Regime fiscale dei compensi per incarichi in commissioni esaminatrici di concorsi

È stata pubblicata una risposta dell'Agenzia delle entrate a un quesito riguardante il regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici (Agenzia delle entrate, risposta 11 giugno 2025, n. 154).

L'oggetto dell'interpello è il regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, facendo riferimento all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.

 

Nel caso di specie, in particolare, tra i membri nominati come presidente delle commissioni d'esame vi è un soggetto che:
- è un professore universitario in quiescenza (pensionato) nel settore scientifico;

- dichiara di svolgere attività professionale come ingegnere ed è titolare di partita IVA;

- è percettore di pensione di vecchiaia per l'attività di professore ordinario in quiescenza.

 

L'Agenzia delle entrate analizza la questione basandosi su due lettere dell'articolo 50, comma 1, del TUIR, che assimilano determinati redditi a quelli di lavoro dipendente:

  • l'articolo 50, comma 1, lettera f) del TUIR che assimila ai redditi di lavoro dipendente "le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni", a meno che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione o non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.

La prassi ministeriale ha chiarito che i compensi spettanti ai componenti di commissioni per concorsi pubblici rientrano tra quelli per l'esercizio di pubbliche funzioni. Tuttavia, per l'applicabilità di questa disposizione, è essenziale che la remunerazione sia erogata dallo Stato, regioni, province o comuni.
Nel caso specifico, l'Istante è un'autorità indipendente che non rientra tra i soggetti eroganti espressamente richiamati dalla lettera f) del Tuir. Quindi per carenza del presupposto soggettivo (il soggetto erogante), l'articolo 50, comma 1, lettera f) del Tuir non può trovare applicazione.

  • Articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. Poiché i requisiti per la lettera f) non ricorrono, i compensi devono essere qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. Questo perché rientrano nella tipologia di somme percepite in relazione alla "partecipazione a collegi e commissioni".

Per determinare se sussista una connessione con l'attività di lavoro autonomo, occorre valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività professionale abitualmente svolta. In tal caso, i compensi sarebbero assoggettati alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.


Riguardo al caso di specie, l'Istante ha specificato che la nomina del soggetto come Presidente della commissione d'esame è avvenuta non per l'attinenza con la sua attività professionale di ingegnere, bensì per l'attinenza con la sua precedente attività di docente universitario in materie scientifiche, sebbene in quiescenza.
I criteri di composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici stabiliscono che le figure professionali individuate per l'incarico di componente esterno includono professori ordinari (anche in quiescenza) le cui discipline di insegnamento sono attinenti alle tematiche delle prove concorsuali.
Le figure individuate non comprendono quella del libero professionista.

Pertanto, non è riscontrabile una connessione oggettiva tra l'incarico di Presidente della commissione d'esame e l'attività di ingegnere abitualmente svolta dal soggetto. Di conseguenza, i compensi spettanti a tale soggetto per la partecipazione alla commissione d'esame devono essere ricondotti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.