Bozza DL sostegni bis: REM per i mesi di giungno/luglio e proroga dello smart working

Tra le msiure in materia di lavoro, la bozza del DL sostegni bis prevede il finanziamento del REM per i mesi di giugno e luglio 2021 e la proroga dello smart working fino al 30 settembre.

Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza
Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori due quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno e luglio 2021.
Ciascuna quota è della misura prevista ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 del DL 41/2021 (Decreto sostegni), ossia determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem, si applicano i requisiti previsti dal suddetto articolo 12:
- residenza in Italia, al momento di presentazione della domanda, per il solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare nel mese di marzo 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio (art. 82, co. 5, DL n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77/2020);
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del DL n. 34/2020.
Le quote di Rem in paroila sono riconosciute anche ai soggetti che hanno terminato tra il 1° marzo 2021 e il 30 aprile 2021 le prestazioni NASpI e DIS-COLL.
La domanda è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Proroga lavoro agile emergenziale
La proposta normativa prevede la proroga fino al 30 settembre 2021 dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 90, del DL n. 34/2020 in materia di lavoro agile. ln base a tali disposizioni, come noto, la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.
Al riguardo, si ricorda che, il decreto cd. Riaperture ha prorogato lo smart working in forma semplificata fino al 31 luglio 2021 (art. 11, DL n. 52/2021).