Bonus acqua potabile: le regole per accedere

Definiti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, di conseguenza, il consumo di contenitori di plastica (art. 1, co. 1087 e 1089, L. n. 178/2020). Vengono approvati il modello di "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile" e le relative istruzioni, che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa, ai fini del riconoscimento del bonus fiscale (Agenzia Entrate - provvedimento 16 giugno 2021, n. 153000).

L’art. 1, commi da 1087 a 1089, L. n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Con il provvedimento n. 153000/2021 vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.
In particolare:
- viene stabilito che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente;
- è prevista la presentazione delle comunicazioni nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
- viene individuata la misura del credito d’imposta fruibile, che è pari all’importo del credito indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate;
- è prevista la pubblicazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante.

I termini di presentazione della comunicazione sono fissati nell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, al fine di assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla norma qualora l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziate per ciascun anno, e di ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate.

Vengono inoltre individuate le modalità di utilizzo del credito d’imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile:
- dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;
- dai soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, in compensazione tramite modello F24.