Demansionamento presunto: quando l’onere della prova grava interamente sul datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con ordinanza 24 aprile 2026 n. 10935, ha stabilito che quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto  adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su  quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o  attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la 
prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari  oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da  causa a lui non imputabile