Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2026, n. 20230

Pensione - Quota A - Anzianità contributiva - Clausola di salvaguardia - Principio del pro-rata - Trattamento più favorevole - Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. Fondazione Enasarco - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio impugna la sentenza n. 915/2021 della Corte d’appello di Genova che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Massa che aveva accolto il ricorso di S.B. volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione in godimento con la determinazione della cd quota a) secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 12/1973.

2. Propone due motivi di censura, illustrati da memoria.  

3. Resiste S.B. con controricorso, illustrato da memoria.

4. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio 2026, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.

 

Ragioni della decisione

 

1. La sentenza è impugnata sulla base di due motivi, così strutturati.

I “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, nonché degli artt. 1362 e segg. Cod. Civ., in relazione all’art. 18 del Regolamento Attività Istituzionali Enasarco, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, legge n. 12 del 1973 (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la “quota a” della pensione di vecchiaia da erogare al signor B. dovrebbe essere calcolata alla stregua del terzo comma dell’art. 10 della legge n. 12 del 1973”.

II “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Disp. Legge Gen. in relazione all’art. 10, terzo comma, legge n. 12 del 1973 e dell’art. 3, dodicesimo comma, legge n. 335 del 1995 (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto di calcolare la pensione spettante al signor B. applicando alla anzianità contributiva maturata nel periodo sino al 1998 una disciplina non più vigente all’epoca in cui tali anzianità furono acquisite, anziché quella vigente in quel momento”.

2. La Corte ha motivato come di seguito. -Il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia ordinaria in godimento con la determinazione della quota del trattamento prevista dall’art. 18 del regolamento Enasarco del 19 luglio 2011 (quota a) con riferimento a quanto previsto dall’art. 10, terzo periodo, della legge n. 12/1973, richiamante il metodo di calcolo di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968, ritenendo che l'art. 10 cit. stabilisca una sorta di "clausola di salvaguardia", venendo a mutare il sistema di calcolo rispetto a quello precedente, ma garantendo, comunque, al contempo, all'interessato, qualora risulti disposizione più favorevole, l'applicazione dell'articolo 11 del d.p.r. n. 758/68. -L’appello è infondato.

-Si discute dei criteri per il calcolo della quota a) del trattamento pensionistico spettante all’appellato.

-Al momento della domanda di pensione era in vigore il Regolamento Enasarco approvato il 19 luglio 2011 il cui art. 18 disciplina il calcolo della pensione di vecchiaia, stabilendo che per gli agenti già iscritti al 1 gennaio 2004 l’importo della pensione è determinato dalla somma di tre quote; la quota a) corrispondente all’anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, va “calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n. 12”, il cui art. 10 prevede che 1) la pensione  è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.

2) Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

3) Qualora la determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme”.

-La Fondazione ha applicato il criterio di cui al primo comma dell’art. 10, sostenendo la inapplicabilità della clausola di salvaguardia di cui al terzo comma perché si tratterebbe di norma transitoria applicabile solo a coloro che avessero raggiunto il requisito contributivo nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge n. 12/1973 (1° gennaio 1973) alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (DM 20 febbraio 1974, in vigore dal 17 marzo 1974). -La tesi non è condivisibile.

Da nessuna parte si ricava che la clausola di salvaguardia di cui al comma 3 abbia natura transitoria, anzi, è inserita nel capo II “Prestazioni” e non nel capo IV “Norme transitorie e finali”, non è prevista una scadenza per la sua applicazione ed è norma sostanziale che individua una delle modalità alternative di calcolo della pensione di vecchiaia.

La ratio è evidente: in via generale i criteri della nuova disciplina, che tiene conto solo degli ultimi dieci anni di lavoro, dovrebbero essere più favorevoli per gli agenti.

Potrebbe però accadere il contrario, come nel caso del B.: il terzo comma tende a salvaguardare la loro posizione disponendo l’applicazione del previgente criterio del d.P.R. n. 758/1978 che teneva conto dell’intero periodo di iscrizione ad Enasarco.

-Inconferente è il disposto dell’art. 12 del DM di attuazione invocato da Enasarco che, oltre a non essere applicabile alla fattispecie in esame, riguarda altra questione, riferendosi all’applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle allegate alle due leggi che si sono susseguite ma non riguarda la determinazione della media annuale delle provvigioni per il calcolo della quota 
a) (sent. pagg. 12/14).

-Anche le doglianze in ordine alla non corretta applicazione del principio del pro-rata non colgono nel segno: il principio è stato salvaguardato nel regolamento Enasarco con la suddivisione della pensione in tre quote in base alla normativa vigente nei vari periodi di versamento dei contributi.

L’art. 18 prevede che la quota A) relativa alla contribuzione versata sino al 1° ottobre 1998 debba essere calcolata secondo le disposizioni della legge n. 12/1973 tra cui l’art. 10, comma 3, che ha introdotto la clausola di salvaguardia.

-Pertanto, a prescindere dalla data di acquisizione del requisito contributivo, il regolamento Enasarco applicabile ratione temporis nel richiamare l’art. 18 della legge n. 12/1973 ha disposto (come i regolamenti precedenti) che nella determinazione della quota A) debba applicarsi il criterio più favorevole tra quello stabilito dall’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 e quello di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge n. 12/1973.

3. Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale seguito dal Collegio territoriale, la Fondazione ripropone in questa sede la tesi propugnata nei gradi di merito con due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li lega e che sono da ritenersi infondati.

3.1. Questa Corte di legittimità si è già espressa sul tema specifico con Cass. n. 29582/2022, alle cui argomentazioni si fa rinvio e dalle quali la Fondazione non ha offerto argomenti per discostarsi, neanche nella memoria.

3.2. Il precedente ha argomentato come segue:  «Si discute qui della c.d. quota a) della pensione di vecchiaia Enasarco, secondo quanto dispone l'art.18, co.2 del Regolamento Enasarco approvato D.M. Lavoro il 19.7.2011 e in vigore dal 1.1.2012: "Per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004, l'importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio del pro rata, dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n.12 (...)".

A sua volta, la l. n.12/73, al primo comma dell'art. 10, dispone che: "Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile.

 La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle 'provvigioni liquidate', per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi".  

Il terzo comma dell'art. 10 prevede che: "Qualora la determinazione della media annua delle 'provvigioni liquidate' risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n.758, si provvede alla determinazione della media annua delle 'provvigioni liquidate' secondo quanto previsto da queste ultime norme".  

A sua volta, l'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68 prevede che: "L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60 (rectius, sessantesimo) anno di età, acquisisce il diritto di optare tra: a) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40/40esimi; b) la liquidazione del conto individuale".  

L'interpretazione sistematica prospettata nel ricorso sarebbe quella per cui l'art.11 d.P.R. n.758/68, sebbene richiamato dall'art.10, co.3 l. n.12/73, si applicherebbe solo agli agenti che abbiano maturato una anzianità contributiva entro la data di entrata in vigore della l. n.12/73, mentre dalla data di entrata in vigore della stessa legge il calcolo dell'anzianità contributiva andrebbe fatto in base al solo art.10, co.1 della legge medesima.  

Questa interpretazione appare in conflitto con il testo dell'art.11, co.3 l. n.12/73. Esso ha stabilito il criterio del trattamento di maggior favore per l'agente, il quale potrà scegliere il metodo di calcolo dell'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68 se più favorevole a quello dell'art. 10 l. n.12/73.  

Il criterio del trattamento più favorevole è ribadito dal successivo art.31 l. n.12/73, secondo cui: "Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge."  

In tanto la regola del trattamento di maggior favore può risultare applicabile, in quanto entrambi i regimi normativi possano essere ipoteticamente applicati all'agente di commercio.

Il che è precluso in radice dall'interpretazione propugnata da parte ricorrente. Infatti, se il regime del d.P.R. n.758/68 dovesse applicarsi temporalmente solo per le anzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigore della l. n.12/73, mentre per tutto il periodo successivo dovesse applicarsi solo la l. n.12/73, non potrebbe esservi alcuna concorrenza di regimi di calcolo, tra cui poi applicare quello più favorevole, proprio perché i due regimi opererebbero non in concorrenza alternativa, ma l'uno in seguito all'altro.

Di fatto, il regime del pro-rata invocato nel ricorso è giuridicamente incompatibile con il criterio del trattamento più favorevole voluto dall'art.11, co.3 l. n.12/73.  

Il regime del pro-rata è stato introdotto solo successivamente, ossia dopo l'intervenuta privatizzazione dell'Enasarco ad opera del d.lgs. n.509/94, e in particolare dall'art.1, co.12 l. n.335/95, poi ripreso dai successivi regolamenti Enasarco.

Il criterio del pro-rata, come emerge dall'art.1, co.12 l. n.335/95, vale a scindere il computo dell'anzianità riferita al periodo temporale anteriore alla privatizzazione dell'Enasarco, dall'anzianità maturata nel periodo temporale successivo alla privatizzazione.  

Nel caso di specie il regime del pro-rata non ha alcuna portata, discutendosi di come calcolare l'anzianità contributiva maturata interamente prima dell'intervenuta privatizzazione.

 Come detto, il criterio del pro-rata è anzi apertamente contraddetto dal criterio del trattamento più favorevole, imposto dall'art.11, co.3 l. n.12/73.

Deve dunque ritenersi che, a partire dall'entrata in vigore della l. n.12/73, in virtù del suo art. 11, co.3, possa applicarsi l'art.10, co.1 d.P.R. n.758/68, e anzi debba applicarsi, se più favorevole, anche per gli agenti iscritti all'Enasarco - come nel caso di specie - solo successivamente all'entrata in vigore della l. n.12/73, quindi titolari di anzianità contributiva maturata tutta sotto la vigenza della nuova legge.

Come rilevato dalla sentenza impugnata, il richiamo al d.P.R. n.758/68 ad opera dell'art.11, co.3 l. n.12/73 ha fatto sì che tale normativa, lungi dall'essere tacitamente abrogata, continuasse ad operare per tutto il tempo di operatività della l. n.12/73, e con preferenza su questa, se più favorevole all'agente».

3.3. Il percorso motivazionale e le conclusioni del richiamato precedente sono pienamente condivisi dal Collegio.

4. La Corte del merito si è attenuta ai principi di cui sopra, con la conseguenza che il ricorso va respinto, con condanna al pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo, con distrazione.

5. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.