Prassi - INPS - Circolare 07 luglio 2026, n. 73

Schema di convenzione fra l'INPS e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative all’invalidità civile e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell’INPS, per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici

 

SOMMARIO:  Con la presente circolare si illustra lo schema di convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni per la riscossione delle quote associative sindacali da trattenere sui compensi spettanti ai predetti medici e si forniscono le relative istruzioni operative.

 

INDICE

1. Premessa

2. Modalità di riscossione

3. Presentazione e decorrenza della delega

4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione

5. Misura del contributo sindacale

6. Rapporti finanziari, spese e rimesse

7. Fornitura dati

8. Clausola di salvaguardia

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

10. Istruzioni contabili

 

1. Premessa

 

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dell’11 marzo 2026 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni (di seguito, congiuntamente, le Parti) incaricati di assolvere alle attività relative all’invalidità civile e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell’INPS, per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici convenzionati esterni (Allegato n. 1).

La convenzione è stata attualmente stipulata con le seguenti Organizzazioni sindacali:

- FIMMG (Allegato n. 2);

- ANMI – FEMEPA (Allegato n. 3).

Le convenzioni sottoscritte hanno validità fino al termine di vigenza dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022. Tanto rappresentato, di seguito, si illustrano le principali norme dello schema di convenzione.

 

2. Modalità di riscossione

 

Con la convenzione l’Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo a carico dei loro associati, titolari del rapporto giuridico instaurato con l’Istituto avente a oggetto lo svolgimento di attività libero professionali in convenzione in materia di invalidità civile e di attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell’INPS.

La riscossione delle quote associative è effettuata di norma mensilmente dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali mediante trattenuta eseguita all’atto del pagamento del compenso spettante al medico convenzionato esterno all’INPS, previo rilascio di formale delega.

Ai fini dell’effettuazione della trattenuta sindacale, l’Istituto assegna alle Organizzazioni sindacali uno specifico codice identificativo.

 

3. Presentazione e decorrenza della delega

 

L’autorizzazione a effettuare la trattenuta di cui al precedente paragrafo 2 avviene mediante il rilascio di apposita delega sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo adottato dall’Organizzazione sindacale e integrato dall’Allegato A allo schema di convenzione, recante l’informativa e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La delega, debitamente sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa (in quest’ultimo caso scansionata in formato .pdf non modificabile e con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante), può essere inviata in modalità telematica dal medico convenzionato esterno all’INPS o, per suo conto, dall’Organizzazione sindacale di appartenenza, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Struttura territorialmente competente dell’INPS o, in alternativa, può essere consegnata personalmente dal medico alla Struttura territoriale dell’INPS di riferimento, che verificherà le generalità del sottoscrittore e la regolarità della delega, provvedendo eventualmente a trasmetterla alla Struttura territoriale competente.

La Struttura territoriale dell’INPS che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali verifiche, deve custodire, in formato cartaceo o con altre modalità equivalenti, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell’Istituto, l’originale della delega sottoscritta dal medico convenzionato esterno all’INPS o la copia della stessa con l’allegata copia del documento d’identità. La conservazione deve assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all’INPS e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da parte del medico convenzionato esterno all’INPS.

 

4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione

 

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a tale rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.

Il medico convenzionato esterno all’INPS può revocare in qualsiasi momento la delega alla riscossione del contributo sindacale. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all’INPS.

L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

 

5. Misura del contributo sindacale

 

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nell’atto di delega, è stabilito in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su 12 mensilità.

Le Organizzazioni sindacali comunicano alla Direzione generale dell’INPS - Direzione centrale Risorse umane, la misura del contributo da applicare, nonché le eventuali successive variazioni.

 

6. Rapporti finanziari, spese e rimesse

 

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative le Organizzazioni sindacali firmatarie (cfr. gli Allegati n. 2 e 3) corrispondono all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- 1,80 euro per l’attività di acquisizione di ciascuna delega;

- 1,50 euro per l’attività di acquisizione di ciascuna revoca;

- 32,94 euro per l’attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati dell’Organizzazione sindacale. È a carico delle Organizzazioni sindacali, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

 

7. Fornitura dati

 

L'INPS fornisce alle Organizzazioni sindacali, con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali, così come presenti negli archivi dell’Istituto. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l’INPS trasmette in via telematica, alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali, i seguenti dati così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente:

- la consistenza associativa;

- l’elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale;

- l’importo totale trattenuto e riversato all’Organizzazione sindacale.

La consultazione e il prelevamento di tali dati avvengono nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 11 dello schema di convenzione).

 

8. Clausola di salvaguardia

 

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e le Organizzazioni sindacali e alle vicende a esse relative.

Pertanto, le Organizzazioni sindacali esonerano l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti.

In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, le Organizzazioni sindacali stipulanti che risultino definitivamente soccombenti nel giudizio eventualmente instauratosi, si obbligano a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L'INPS, inoltre, è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture a essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

 

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

 

Lo schema di convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente in caso di mancato rispetto degli obblighi nello stesso previsti a carico delle Organizzazioni sindacali, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale; sul legittimo esercizio dei poteri statutari; sulla diretta titolarità delle deleghe; qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari e/o convenzionali per le quali non sia possibile applicare le disposizioni legislative di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale; nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 del codice civile), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione o, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;

- perdita dei requisiti prescritti dall’articolo 6, comma 4, dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022, per la stipulazione della convenzione (Organizzazione sindacale che, a norma dello Statuto, rappresenti anche i medici esterni convenzionati e sia titolare in proprio delle relative deleghe/iscrizioni);

- mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all’Allegato B alla convenzione;

- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre Amministrazioni pubbliche attribuibili all’Organizzazione sindacale;

- misure inibitorie adottate, nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;

- mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

- adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni;

- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;

- perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunica alle Organizzazioni sindacali la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

É altresì riconosciuta in capo all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

 

10. Istruzioni contabili

 

Ai fini delle rilevazioni contabili delle trattenute effettuate sui compensi dei medici esterni convenzionati e del loro riversamento alle Organizzazioni sindacali, si istituiscono nuovi conti di debito deputati sia alla contabilizzazione delle ritenute delle quote sindacali trattenute sui compensi da corrispondere ai medici sia al loro riversamento a favore delle Organizzazioni sindacali, con la contestuale rilevazione del debito verso ciascuna Organizzazione sindacale.

Per le Organizzazioni sindacali attualmente firmatarie della convenzione che si sono regolarmente accreditate presso l’Inps sono istituiti i seguenti conti: GPA10401 FIMMG - CODICE IDENTIFICATIVO TRATTENUTA 5801 GPA10402 ANMI-FEMEPA - CODICE IDENTEFICATIVO TRATTENUTA 5800

I suddetti conti di debito saranno raccordati con il nuovo nodo patrimoniale di seguito indicato:

PNE112018 – Debito verso le Organizzazioni Sindacali per il riversamento delle quote associative.

La Struttura territorialmente competente dell’INPS che gestisce l’incarico di elaborazione dei compensi provvederà, all’atto di liquidazione del compenso, a movimentare i conti sopra citati, per il riversamento alle Organizzazioni sindacali.

Il riversamento delle quote a favore delle Organizzazioni sindacali è disposto e pagato dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS al netto degli oneri per la refusione all’INPS delle spese del servizio reso, di cui al paragrafo 6 della presente circolare, posti a carico delle Organizzazioni sindacali da imputarsi al conto in uso GPA24228.

Al suddetto conto dovranno essere imputate le somme versate dalle Organizzazioni sindacali su richiesta dell’Istituto per il medesimo titolo di refusione degli oneri e nei casi di incapienza verificatasi in sede di trattenuta diretta.

Nell’Allegato n. 4 è riportata la variazione al piano dei conti.

 

Allegato 1, 2, 3, (*)

Omissis

 

Allegato 4

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione I
Codice conto GPA10401
Denominazione completa Debito per il riversamento delle ritenute operate sui compensi dei medici esterni convenzionati a titolo di contributi associativi per conto dell’Organizzazione sindacale 
Denominazione abbreviata  FIMMG VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONVENZ. FIMMG 
Validità Mese 06 - Anno 2026
Movimentabilità  S
Capitolo finanziario PNE112018/8U2220099/8U2320099

       

Tipo variazione I
Codice conto GPA10402
Denominazione completa Debito per il riversamento delle ritenute operate sui compensi dei medici convenzionati esterni a titolo di contributi associativi per conto dell’Organizzazione sindacale ANMI - FEMEPA
Denominazione abbreviata VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONV.C/ANMI FEMEPA
Validità Mese 06 - Anno 2026
Movimentabilità   S
Capitolo finanziario PNE112018/8U2220099/8U2320099

 

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Note:

(*) Gli allegati omessi sono in fase di lavorazione e possono essere richiesti alla redazione mediante il servizio "48 ore"