Covid-19: misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

Il Ministero della Salute, con l’ordinanza del 1° agosto 2020 pubblicata nella G.U. n. 193/2020, ha disposto ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Inoltre, è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
Per il mancato rispetto delle misure di contenimento, si applicano le sanzioni dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 15 agosto 2020.