Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 07 ottobre 2025, n. 55/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Ridenominazione del codice tributo “2700”
L’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m., ha istituito e disciplinato l’imposta sui servizi digitali (c.d. DST - Digital Services Tax).
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 ha disciplinato i profili attuativi delle citate disposizioni e con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021 è stato istituito il codice tributo “2700” per il versamento in unica soluzione, tramite modello F24, della citata imposta.
L’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato la disciplina della DST, stabilendo che l’imposta è corrisposta tramite un versamento in acconto e uno a saldo.
In particolare, il novellato comma 42 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che “I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell’anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell’imposta dovuta pari al 30 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis.”
Tanto premesso, al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta in parola, si istituisce il codice tributo di seguito riportato:
- “2703” denominato “Imposta sui servizi digitali - Acconto - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Per il versamento a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “2700”, come di seguito ridenominato:
- “2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – Saldo - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 del medesimo provvedimento, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:
- nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
- nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.
Si precisa che per il versamento, tramite modello F24, degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si utilizzano, rispettivamente, i codici tributo “2701” e “2702” istituiti con la richiamata risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021.
I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante modello F24, effettuano il versamento dell’acconto e del saldo mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT62J0100003245BE00000002PV), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.