Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 gennaio 2022, n. 1999

Appalto di servizi con somministrazione di lavoro - Licenziamento collettivo - Indici sintomatici dell'interposizione fittizia di manodopera - Prova

 

Rilevato che

 

1.G. T. adiva il giudice del lavoro affinché dichiarasse la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con E. s.p.a. sin dal 20/9/2011, con la qualifica di operatore amministrativo o, in subordine, assistente amministrativo; a tal fine rilevava di aver lavorato presso O. spa dapprima con contratto a progetto e, poi, dal 19/10/2011, con contratto di lavoro subordinato, per svolgere presso la sede E. una serie di mansioni connesse al supporto nell'archiviazione di documenti; che tra O. spa ed E. era stato sottoscritto un appalto di servizi con somministrazione di lavoro; che aveva svolto mansioni non comprese nel contratto di appalto sotto la direzione e il controllo di personale E.; di essere stata licenziata da O. a seguito di licenziamento collettivo;

2. il Tribunale respingeva il ricorso e la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza ritenendo non provati gli indici sintomatici dell'interposizione fittizia di manodopera, osservando che era risultato che la società O. fosse dotata di propria struttura organizzativa, con conseguente assunzione di rischio di impresa anche con riferimento all'attività svolta dalla lavoratrice, che dalle risultanze istruttorie era emerso che quest'ultima non si conformava alle direttive del personale E. e che la stessa svolgeva mansioni rientranti nel contratto di appalto;

3.ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi;

4.controparte si è costituita con controricorso tempestivo e ha prodotto memoria;

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione apparente della sentenza e omessa valutazione di un fatto storico decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. osservando che la sentenza aveva omesso di motivare e prendere in esame la circostanza che la ricorrente aveva svolto per E. attività non ricomprese nel contratto di appalto, trascurando di prendere in esame la dichiarazione testimoniale resa dal teste A. nel giudizio e in altro giudizio connesso, con totale obliterazione di elementi di fatto aventi carattere decisivo;

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce sub specie di vizio di motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo il presunto omesso esame di risultanze istruttorie, ancorché sia esente da vizi la motivazione che non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ma solo di quelle ritenute utili ai fini della decisione (Cass. n. 28887 del 08/11/2019), mentre è infondato nella parte in cui pone la censura di error in procedendo per motivazione apparente, poiché non è ravvisabile il suddetto vizio, risultando comprensibile l'iter motivazionale sotteso alla decisione e consentito il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, nel rispetto della soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020);

3. con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 c. 3 bis Dlgs. 276/03, violazione art. 1 inquadramento CCNL per il personale dipendente di E., poiché il rapporto era riconducibile a somministrazione illecita di manodopera, evincendosi dalle risultanze istruttorie che E. aveva richiesto a O. la fornitura di mere prestazioni di lavoro per l'adempimento di tipiche mansioni di dipendenti dell'ente e che, in particolare, alla ricorrente erano assegnati compiti di data recovery che non potevano essere svolti se non sotto le direttive e con le procedure indicate dai funzionari E.;

4. il secondo motivo è inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, tende ad una diversa ricostruzione degli accadimenti sottesi alla domanda, mirando a una valutazione degli elementi istruttori in contrasto con quella effettuata dai giudici del merito (Cass. n. 34476 del 27/12/2019);

5. la Corte territoriale, infatti, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ha tratto dalle risultanze istruttorie la mancanza di soggezione della ricorrente alle direttive di E. e lo svolgimento in via esclusiva da parte della medesima delle mansioni pattuite, inquadrabili come di supporto ad attività di archiviazione e protocollo, da svolgersi di concerto con i dipendenti E. e presso la sede della medesima società;

5. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere complessivamente rigettato;

6. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

7. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.