Operazioni di rinegoziazione del debito, precisazioni dall'ABI

Con riferimento alle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (art. 13, co. 1, lett. e), DL "Liquidità"), a condizione che al soggetto beneficiario venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, l’ABI ha posto al Gestore del Fondo alcuni quesiti con particolare riferimento (i) al calcolo della liquidità aggiuntiva; (ii) alla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità da presentare in fase di eventuale escussione della garanzia; (iii) al pricing da applicare alle operazioni di rinegoziazione (ABI - Circolare 03 luglio 2020, n. 1259).