Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 agosto 2017, n. 19262

Pubblico impiego - Comparto scuola - Differenze retributive - Quantificazione - Anzianità maturata con precedenti contratti a termine - Sussiste

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 12.6.2012 la Corte di Appello di L'Aquila ha accolto solo parzialmente l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato il diritto di F.S. a vedersi riconoscere, ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, l'anzianità di servizio maturata in qualità di docente con contratti a termine e aveva pronunciato condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;

che la Corte territoriale ha riformato il solo capo della sentenza relativo agli accessori del credito, limitando la condanna generica agli interessi legali;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, articolato in più punti, al quale F.S. non ha opposto difese, rimanendo intimata.

 

Considerato

 

che l'unico motivo di ricorso, nel denunciare plurime disposizioni di legge (art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001; art. 9 del d.l. n. 70/2011; art. 4 della legge n. 124 del 1999; art. 526 del d.lgs. n. 297 del 1994) nonché della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo, in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

che la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che « nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.I. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.I. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro ed evidenziando che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente condivise dal Collegio;

che la Corte territoriale non ha affrontato il tema della spettanza degli scatti anzianità ex art. 53 della legge n.312 del 1980, perché ha dato atto delle difese della appellata la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto di avere richiesto l'applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva; che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché la S. è rimasta intimata;

che non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità