Fattispecie contrattuali a termine escluse dal versamento del contributo addizionale NASpI

L’Inps, con circolare del 4 agosto 2020, n. 91, delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 12, della Legge n. 160/2019, all’articolo 2, commi 28 e 29, della Legge n. 92/2012.

LAVORATORI STAGIONALI
Per le fattispecie di lavoro stagionale di cui alla lettera b) dell’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista:
- per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525;
- limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
La disposizione esonerativa da ultimo richiamata non è stata reiterata, pertanto, dal 1° gennaio 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite "stagionali" dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al contributo addizionale NASpI. L’Inps rammenta che, per tali fattispecie, nei casi di rinnovo decorrenti dal 14 luglio 2018, trova applicazione anche l’incremento del contributo addizionale NASpI.
Orbene, la modifica apportata al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012 incide specificatamente sul regime temporale di applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per le fattispecie contrattuali previste alla lett. b) del comma 29 dell’articolo 2 della medesima legge. In particolare, ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali "definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative" non si applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo.
La norma cristallizza le attività stagionali che danno luogo all’applicazione dell’esonero contributivo in argomento, considerando a tale fine solo quelle contenute negli avvisi comuni e nei contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Dunque, ai soli fini della determinazione dell’ambito di applicazione dell’esclusione dal versamento del contributo in argomento, l’esonero si riferisce anche ai contratti di lavoro a tempo determinato - sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali come sopra intese – stipulati in forza di contratti collettivi nazionali intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano - tempo per tempo senza soluzione di continuità - espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
L’obbligo contributivo permane, invece, anche per i periodi di vigenza del contratto successivi al 1° gennaio 2020, per i contratti di lavoro stagionali che, pur afferenti alle fattispecie richiamate alla lett. b) del comma 29 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, siano stati stipulati precedentemente alla predetta data del 1° gennaio 2020.
In proposito, l’Istituto precisa che, nell’ipotesi di contratto di lavoro stagionale stipulato antecedentemente al 1° gennaio 2020, l’esonero contributivo in argomento si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale data. Ciò in considerazione dell’analogia, relativamente al regime contributivo in esame, tra le ipotesi di "sottoscrizione di un nuovo contratto" e quella di "rinnovo".

LAVORATORI ASSUNTI A TERMINE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
La legge n. 160/2019 introduce un nuovo ambito di applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI. In particolare, secondo la nuova disposizione normativa dispone, dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019". Alla luce della novella normativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività definite stagionali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Per espressa previsione normativa, l’esonero contributivo in argomento trova attuazione per le fattispecie contrattuali previste dai "contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria" sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.
Detto esonero contributivo trova applicazione limitatamente alle attività svolte nel territorio della provincia di Bolzano, indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore e dal luogo ove ha sede legale l’azienda del datore di lavoro.

LAVORATORI EXTRA E PER LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO
Nel modificare l’articolo 2, comma 29, lett. d-bis), della legge n. 92/2012, la legge n. 160/2019 dispone che, il contributo addizionale non si applica ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 81/2015, ovvere per le assunzioni di lavoratori adibiti all’"esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente".

LAVORATORI EXTRA
Le disposizioni in argomento sono applicabili unicamente nei settori del turismo e ai pubblici esercizi. Sono comprese in tale ambito le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e dell’intermediazione (agenzie viaggi).

FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i contratti di lavoro subordinato stipulati dalle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo sono esonerati dal contributo addizionale NaspI. L’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI debba essere escluso anche per i lavoratori assunti con contratto a termine per la fornitura di lavoro portuale dalle società o cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali previste dall’articolo 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, trattandosi di fattispecie analoga.

L’Inps ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dall’articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha espressamente escluso l’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o ecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:
1. università private, incluse le filiazioni di università straniere;
2. istituti pubblici di ricerca;
3. società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
4. enti privati di ricerca.
Dette fattispecie, pertanto, rimangono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività sopra elencate.