Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1759

Contributi dovuti all'Inps Gestione commercianti - Amministratore iscritto alla Gestione separata presso l'Inps - Attività sociale distinta da quella di amministratore - Contemporanee iscrizioni presso le due gestioni fondate su titoli diversi - Percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma di accoglimento dell'opposizione proposta da L.C. avverso la cartella avente ad oggetto il pagamento dei contributi dovuti all'Inps - gestione commercio per l'attività svolta nell'ambito della società a r.l. di cui era presidente del cda della società e amministratore e come tale già iscritto alla gestione separata presso l'Inps.

La Corte, ritenuta ammissibile la doppia iscrizione, ha affermato che ai fini dell'iscrizione l'attività doveva essere diversa e distinta da quella di amministratore e che nella specie l'attività di supervisione e di referente per i clienti e i fornitori o l'assunzione di un dipendente, rientrava nelle normali incombenze dell'amministratore.

2. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un unico articolato motivo.

Resiste L.C. che deposita anche memoria ex art 378 c.p.c..

 

Ritenuto in diritto

 

3. L'istituto denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 203 e 208 della legge 662/96, come interpretato dall'art. 12 comma 11 del D. L. 78/2010, conv. dalla legge 122/2010, in relazione all'art. 2697 c. c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che le norme richiamate della l. 662/96 avevano inteso estendere l'obbligo di iscrizione a soggetti prima non contemplati, tra i quali i soci di società a responsabilità limitata, esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità, e che il requisito della personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti doveva estendersi a quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso.

In sostanza, non solo l'espletamento di un'attività esecutiva era rilevante ai detti fini, ma anche quella organizzativa e direttiva di natura intellettuale, idonea a rendere effettivo l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, indipendentemente dal giudizio di prevalenza, che rileva in un ambito di gestioni speciali, nel cui interno possano configurarsi fattispecie unitarie ma caratterizzate dalla compresenza di elementi cd."misti" e dalla unicità del reddito.

4. Il ricorso è infondato e va confermato quanto già affermato da questa Corte in precedenti intercorsi tra le stesse parti e relativi a periodi contributivi diversi (cfr Cass. n. 8297/2016).

5. Va osservato che il comma 208 dell'articolo 1 I. 662/96 non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95 e che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13/02/2010, avevano ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore al socio amministratore di s.r.l. si applicasse l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell'INPS provare. La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava su una esegesi essenzialmente letterale dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996.

E', tuttavia, successivamente intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, la regola dell'unicità dell'iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.

Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione (di particolare importanza) relativa all'iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui all'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010.

Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011, hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto: " In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge , non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996". "L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.".

La soluzione adottata è stata successivamente confermata nell'orientamento recepito in numerose pronunce di questa Corte secondo cui : "In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa".

Tale soluzione ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento agli articoli 3, 24, comma primo, 102, 111 comma secondo, e 117, comma primo Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non è regolato dal principio dell'attività prevalente". Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente".

6. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore.

7. La sentenza impugnata ha, dunque, affermato lo svolgimento da parte del Cozzi della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, e tale decisione non è stato validamente infirmata dalla parte ricorrente e dal mezzo d'impugnazione articolato. Né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna dell'Inps a pagare le spese processuali.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l'Inps a pagare le spese di lite che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.