Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 03 aprile 2025
Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dell'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce:
a) i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica funzionali alla identificazione delle imprese ammissibili ai benefici introdotti dall'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;
b) i criteri e le modalità di accesso ai benefici in questione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 21, comma 7, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Art. 2
Definizione di impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
a) valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
b) valori medi percentuali della domanda di lavoro;
c) valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.
2. Sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, sono ammessi al beneficio di cui all'art. 21, commi 1 e 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nei modi e termini dal presente decreto, le imprese operanti nei seguenti settori a 2 digit:
C - Attività manifatturiere
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13 Industrie tessili
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
241 Siderurgia
242 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)
243 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
244 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari (ad eccezione del settore 2446 «Trattamento dei combustibili nucleari»
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A.
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 Fabbricazione di mobili
32 Altre industrie manifatturiere
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
351 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
353 Fornitura di vapore e aria condizionata
353 Fornitura di vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
381 Raccolta dei rifiuti
383 Recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F - Costruzioni
41 Costruzione di edifici
42 Ingegneria civile
43 Lavori di costruzione specializzati
H - Trasporto e magazzinaggio
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
J - Servizi di informazione e comunicazione
58 Attività editoriali
59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
60 Attività di programmazione e trasmissione
61 Telecomunicazioni
62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
69 Attività legali e contabilità
70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
73 Pubblicità e ricerche di mercato
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
81 Attività di servizi per edifici e paesaggio
P - Istruzione
85 Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
S - Altre attività di servizi
94 Attività di organizzazioni associative
95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
96 Altre attività di servizi per la persona
Art. 3
Esonero contributivo
1. In attuazione dell'art. 21, comma 1, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale rientrante nei settori indicati all'art. 2, comma 2, del presente decreto, possono chiedere, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti nel presente decreto.
2. Sono ammessi al beneficio del presente decreto i soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, e le condizioni cumulative di cui all'art. 22, par. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Art. 4
Misura dell'esonero contributivo
1. La fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 del presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al capo I e all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. L'ammontare del beneficio è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi dell'art. 21, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione di cui al precedente periodo non può in ogni caso superare gli importi massimi di cui all'articolo 22 par. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014.
3. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, delle condizioni di cui all'art. 1, commi 1175, 1175-bis e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Art. 5
Presentazione delle domande di ammissione
1. Ai fini dell'ammissione all'esonero di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, inoltrano, esclusivamente in via telematica, domanda all'INPS nei termini e con le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della Comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 nonchè degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;
b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale prima del suddetto avvio;
c) i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;
e) la retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
f) dichiarazione del datore di lavoro, rilasciata ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.
3. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dia esito positivo, il datore viene ammesso a beneficiare dell'esonero in trattazione. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi fruibili nelle singole annualità al singolo datore istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove sussista sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i trentasei mesi di agevolazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi fruibili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 21, comma 7, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Art. 6
Contributo per l'attività
1. Le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e rientranti nei settori di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi dell'art. 21, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
2. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La fruizione del contributo per l'attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al capo I e all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Ai fini dell'ammissione al contributo per l'attività, i soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS secondo i termini e le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.
5. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto se successivo.
6. La domanda di cui al comma 3 deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 nonchè degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;
b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale.
7. Le domande sono verificate dall'INPS. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione dia esito positivo, il richiedente viene ammesso a beneficiare del contributo con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
8. In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile di cui al presente articolo può essere riconosciuto ad un solo dei soci con i requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Art. 7
Registrazione delle misure agevolative e degli aiuti individuali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità responsabile del regime di aiuti, così come individuata dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, provvede ad effettuare la registrazione delle misure di agevolazione di cui all'art. 21, commi 1 e 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'INPS provvede ad effettuare la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato degli aiuti individuali connessi alle misure di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115.
Art. 8
Controlli e sanzioni
1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
2. I soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che hanno beneficiato indebitamente del contributo per l'attività di cui all'art. 6, per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
3. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonchè, per gli aspetti di rispettiva competenza, delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'uopo rese disponibili. Se necessario, l'INPS può altresì formulare puntuale richiesta di dati e informazioni detenuti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che li rende all'uopo disponibili.
Art. 9
Monitoraggio e copertura finanziaria
1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 e del contributo per l'attività di cui all'art. 6, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'art. 21, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche con riferimento alla sua ripartizione territoriale, l'INPS non accoglie ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni surrichiamate e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Ulteriori disposizioni
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni di cui al quadro normativo procedurale del Programma nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 maggio 2025, n. 111.