Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 17 luglio 2019, n. 68

Differimento de/ termine di applicazione delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 11, co. 2. del D.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D.lgs. n. 90/2017)

 

Ti informo che il Consiglio Nazionale, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato, nel corso dell'ultima seduta, di differire al prossimo 1 gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007 (diffuse con informativa n. 8 del 23 gennaio 2019).

Il Consiglio Nazionale, infatti, non ha ritenuto più congrua la scadenza originariamente fissata al 23 luglio come termine di decorrenza dell'applicazione delle citate Regole tecniche. Tale termine, infatti, era stato individuato al fine di prevedere un adeguato periodo transitorio (di sei mesi) che agevolasse gli iscritti, anche attraverso la diffusione di strumenti operativi di ausilio (in particolare le Linee Guida in materia nonché specifica formazione in modalità e-learning), nell'apprendimento e nella corretta applicazione delle suddette Regole tecniche. Le intervenute sopraindicate novità hanno reso, tuttavia, necessario provvedere all'ulteriore aggiornamento dei citati documenti operativi diffusi in materia (in particolare delle Linee Guida pubblicate lo scorso maggio) nonché diffondere ulteriori strumenti (schede operative, etc.) per agevolare Ordini e iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno differire la sopraindicata scadenza del 23 luglio individuando nel prossimo 1° gennaio 2020 il nuovo termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le citate Regole tecniche.

Ti chiedo cortesemente di dare la più ampia diffusione alla presente informativa presso gli iscritti all'Ordine che presiedi.