Part-time verticale o ciclico: istruzioni operative per la gestione delle posizioni assicurative

Con circolare n. 74/2021, l’Inps fornisce indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto introdotta dall’art. 1, co. 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico. Istruzioni sono fornite, inoltre, sui nuovi adempimenti dei datori di lavoro, sulla gestione del contenzioso e sui trattamenti pensionistici.

Quadro normativo
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, destinato ai lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Successivamente, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ne ha ulteriormente dettagliato la disciplina. Tale decreto legislativo è stato poi abrogato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che rappresenta, ad oggi, la disciplina normativa di riferimento.
Con riferimento alla valorizzazione nella posizione assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, la disciplina previdenziale non ha consentito, sino ad oggi, all’Inps di riconoscere, per le gestioni private, l’accredito pieno delle settimane di contribuzione. Ciò in ragione dell’applicazione della normativa di carattere generale in materia di accreditamento dei contributi per il diritto a pensione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. Secondo tale articolo, infatti: "Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo [...]".
Conseguentemente, la "settimana retribuita" è risultata essere il parametro di misurazione del valore temporale accreditabile in estratto conto, pur se temperato dal rinvio al rispetto del minimale.
Peraltro con norma speciale, precisamente con l’articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, letto in combinato disposto con il D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, il legislatore ha introdotto un’eccezione alla disciplina sopra illustrata per i lavoratori con IVS in una delle casse ex Inpdap, ovvero iscritti ai Fondi Speciali FS e ex Ipost disponendo che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto devono essere considerati utili per intero.
In merito alla disciplina complessivamente sopra descritta rileva anche l’attuale consolidato orientamento giurisprudenziale, che afferma la necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico, caratterizzato da concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività, non sia distinto dalla generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione.
Tanto rappresentato, con l’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, viene superata la questione riferita alla pretesa del riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico, disponendo che: "il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione".
Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto a pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti - in quest’ultimo caso a domanda dell’assicurato - e per l’intero periodo di durata degli stessi. Conseguentemente non rileva la collocazione temporale dei relativi periodi, ferma restando la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time. Da ciò discende che il suddetto riconoscimento non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984.
L’articolo 1, comma 350, dispone inoltre che: "A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638". Ne deriva che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno.
Conseguentemente l’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part-time, ai fini della misura della prestazione pensionistica, va imputata nel rispetto dei parametri in vigore, proporzionalmente all’orario di lavoro svolto, e determinata dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare e il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Ambito di applicazione
Dal quadro normativo sopra riassunto emerge la volontà del legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.

Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere
Ai sensi del citato primo alinea del comma 350, l’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.
Sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità. La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo l’apposito modello ovvero, da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000 sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti
Ai sensi del terzo alinea del comma 350 in esame, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma in oggetto, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione. Per "contratti di lavoro a tempo parziale esauriti" si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.
L’applicazione della nuova disciplina ai contratti "esauriti" opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione di cui sopra s e corredata dal contratto di lavoro.
Ove l’azienda sia definitivamente cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione (corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti), da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.
Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.

Copertura dei periodi in part-time mediante riscatto o versamenti volontari
È fatta salva la possibilità, prevista ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (cfr. circolari n. 220/1996, paragrafo 3.5 per i riscatti e n. 29/2006, per i versamenti volontari).

Contenzioso pendente
Come sopra precisato, la disposizione in commento, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ha previsto che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalle generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, disponendo il riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico. In relazione ai ricorsi amministrativi pendenti, gli stessi saranno oggetto di specifica istruttoria con riferimento alla pretesa implementazione della posizione assicurativa per effetto della modifica normativa in analisi.

Trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in commento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma. Inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa. Pertanto, la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.

Prestazioni a sostegno del reddito
Trattandosi di riconoscimento utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione, non sono previsti effetti, diretti o indiretti, di tale incremento, con riferimento alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche erogate fino al 31 dicembre 2020. Per i periodi successivi, rispetto alle prestazioni a sostegno del reddito, si confermano le disposizioni in essere per quanto attiene all’accesso alle misure e alla durata delle stesse.

Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici
Le novità introdotte dall’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, in materia di parttime di tipo verticale o ciclico, non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici.

Istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens
La nuova norma determina per il datore di lavoro l’obbligo, a partire dall’entrata in vigore della stessa (1° gennaio 2021), di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale. Di seguito, si riportano le nuove modalità di compilazione, con competenza 1° gennaio 2021:
- <Qualifica 2>, nulla è innovato in ordine alla <Qualifica 2> i cui codici restano immutati;
- <PercPartTime>, nell’elemento deve essere indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che dovrà essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione, fino al perdurare del contratto tra le parti;
- <PercPartTimeMese>,nell’elemento deve essere indicata la percentuale in riferimento all’orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese;
- <TipoLavStat>, è stato istituito il nuovo codice "DR00", che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico.
Qualora il mese sia parzialmente lavorato, il nuovo codice "DR00" <TipoLavStat> non deve essere apposto;
- <TipoCopertura> di <Settimana>, permangono le regole in uso per le settimane parzialmente lavorate, che dovranno essere valorizzate con "X" perché retribuite, o con "2" se coesiste anche figurativo. Diversamente, le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito "D".;
- <Lavorato> di <Giorno>, dovranno essere valorizzati con "N" i giorni privi di prestazione lavorativa a motivo del part-time.