Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 aprile 2021, n. 9045

Fallimento - Società in nome collettivo - Requisiti dimensionali di fallibilità - Prova - Strumenti alternativi a quello del deposito dei bilanci di esercizio - Scritture contabili e dichiarazioni fiscali - Legittimità

 

Fatti di causa

 

1. - Con sentenza depositata nel maggio 2018, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato il fallimento della s.n.c. «Non solo Nautica» di C. G. e P. e dei suoi soci illimitatamente responsabili G.C. e P.C..

2. - La società e i suoi soci hanno proposto reclamo ex art. 18 legge fall, avanti alla Corte di Appello di Catania. Che ha respinto l'impugnazione, con sentenza depositata il 15 novembre 2018.

3. - A fronte dei motivi dedotti dai reclamanti, la Corte territoriale ha rilevato, in primo luogo, che il fallimento personale di G. e di P.C. seguiva - come fallimento dipendente da quello della s.n.c. - dall'essere costoro soci illimitatamente responsabili di quest'ultima. Sì che rimaneva dal tutto irrilevante la circostanza che gli stessi fossero da tempo lavoratori dipendenti e non già imprenditori commerciali in proprio.

Ha inoltre ritenuto che - «ai fini della prova dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall.» - il «debitore è tenuto a produrre, ex art. 15 comma 4 legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata»: «la mancanza di tale documentazione non può che risolversi in danno del debitore». Resta salva - si è aggiunto -, la possibilità che la prova della mancanza dei requisiti dimensionali non possa desumersi da «documenti altrettanto significativi»: tra questi, tuttavia, non rientrano né le «dichiarazioni fiscali Unico», né i «conti economici» degli anni precedenti al fallimento, né il «registro fatture di acquisto», né la «liquidazione periodica IVA», né i «registri riepilogativi IVA», posto che si tratta di «scrittura private a formazione unilaterale», «neanche sottoscritte».

4. - Avverso questo provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la fallita società e i suoi soci illimitatamente responsabili, affidandolo a tre motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese nel presente grado del giudizio. Non diversamente si è comportata la società N.L.E. BV, creditore istante per la dichiarazione di fallimento.

 

Ragioni della decisione

 

5. - Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione delle norme degli artt. 1 e 10 della legge fall.

Si assume, in particolare, che da tempo (da tre anni prima della dichiarazione di fallimento, almeno) i fratelli C. non svolgono attività di imprenditori commerciali, essendo stati «assunti alle dipendenze della società P.T.M.R. s.p.a.»; che, di conseguenza, «sono rimasti soci solo sulla carta» della società in nome collettivo; che comunque il rischio di «fallimento per estensione è un rischio limitato al decorso di un anno».

6. - Il motivo non è fondato.

Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili si pone, nell'ambito del sistema vigente, come conseguenza automatica del fallimento della pertinente società, ai sensi dell'art. 147 comma 1 legge fall.

Pur invocando la norma dell'art. 10 legge fall., d'altra parte, i ricorrenti non assumono che, in un qualche momento temporale, la s.n.c. «Non solo nautica» sia stata cancellata dal registro delle imprese. Nemmeno predicano che le persone di P. e/o G.C. abbiano cessato, in un dato punto del tempo, di essere soci di questa società in ragione di uno scioglimento parziale del rapporto sociale (i.e.: relativo solo alle loro specifiche persone); tanto meno che una cessazione del singolo rapporto sociale sia mai stata iscritta nel registro delle imprese.

7. - Il secondo motivo di ricorso rileva violazione delle norme degli artt. 1, 14, 15 e 18 legge fall..

A sua volta, il terzo motivo assume vizio di mancanza di motivazione, ex n. 4 dell'art. 360 cod. proc civ.

Con questi motivi, da esaminare in modo congiunto in ragione della loro stretta contiguità, i ricorrenti contestano la decisione della Corte catanese in punto di prova dei requisiti dimensionale di fallibilità, secondo quanto stabilito dalla norma dell'art. 1 comma 2 legge fall.

«Non appare certamente condivisibile» - si segnala in particolare - «l'affermazione dei giudici di merito, secondo i quali la documentazione probatoria sarebbe inidonea sotto il profilo probatorio trattandosi di scritture private di formazione unilaterale»; «invero, deve ritenersi che le scritture contabili, regolarmente tenute, hanno valore probatorio».

D'altronde, nel merito era stata richiesta - così si prosegue - l'ammissione di apposite prove testimoniali; come pure era stato chiesto anche l'espletamento di apposita CTU allo scopo appunto di venire comunque ad accertare la situazione contabile della società. Su questi punti, tuttavia, la Corte catanese è «rimasta affatto silente».

8. - Il secondo e il terzo motivo sono fondati, secondo i termini che si vengono a illustrare.

9. - La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel ritenere che, ai fini del riconoscimento dei requisiti dimensionale di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., siano utilizzabili pure degli strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio; e non solo in via di integrazione e cumulo, ma anche in via di sostituzione di questi (cfr., tra le più recenti, le pronunce di Cass. 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 3 dicembre 2018, n. 30541; di Cass., 18 giugno 2018, 16067; Cass., 9 novembre 2020, n. 25025; Cass., 11 marzo 2019, n. 6991).

10. - In effetti, la detta utilizzabilità discende, prima di ogni altra cosa, dalla constatazione che la disposizione dell'art. 1 della legge fallimentare non fa proprio parola del documento di cui al bilancio.

Né, per altro verso, potrebbe stimarsi determinante la circostanza che la norma dell'art. 15, comma 4, legge fall, dispone che «l'imprenditore depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi», secondo quanto inclina invece a ritenere la sentenza impugnata (cfr. sopra, n. 3, secondo capoverso). Lo scarto tra quest'ultima norma, che governa in generale la materia dell'istruttoria da svolgere in sede prefallimentare, e quella dell'art. 1, destinata invece al tema dei presupposti sostanziali di «non fallibilità», si manifesta in sé stessa evidente. Parrebbe aberrante, inoltre, pensare che la mancata produzione dei bilanci in sede di svolgimento dell’istruttoria prefallimentare abbia comunque - e come conseguenza diretta e automatica - la dichiarazione di fallimento del debitore.

D'altra parte, è pure da aggiungere che la norma dell'art. 1, comma 2, legge fall, indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi (lett. b. del comma 2) può risultare «in qualunque modo». Non vi è ragione, al riguardo, di non riferire tale evenienza pure agli altri due presupposti (uno spunto nel senso della valorizzazione del richiamato inciso normativo si trova già nella pronuncia della Corte Costituzionale, 1 luglio 2009, n. 198); né v'è motivo per trattare diversamente, in proposito, il requisito dei ricavi da quelli dell'attivo e del montante dei debiti.

11. - Secondo la più accreditata opinione - è da notare ancora - la logica che presiede alla scelta di sottrarre gli imprenditori in possesso dei tre requisiti indicati dal comma 2 dell'art. 1 si fissa propriamente in un'«ottica deflattiva al fine di esentare dal concorso le crisi di impresa di modeste dimensioni oggettive» (così, tra le altre, Cass., 25 giugno 2018, n. 16683).

Si palesa, pertanto, del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione «sanzionatoria» dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio ovvero una funzione (anche solo tendenzialmente) premiale dell'imprenditore che invece tale bilancio ha depositato. Una pretesa di selezione restrittiva dei mezzi di prova dei requisiti dimensionali risulterebbe, perciò, contrastare con la stessa ratio che presiede della norma dell'art. 1, comma 2, legge fall.

Peraltro, non sarebbe in ogni caso coerente a un sistema, che ha abrogato il requisito della regolare contabilità quale presupposto di accesso al concordato preventivo, l'idea di porre il deposito dei bilanci di esercizio (ovvero, e più ampiamente, una tenuta della contabilità «rigidamente» regolare) come presupposto di accesso all'esenzione stabilita nell'art. 1 comma 2 legge fall.

12. - Segue a tutto ciò che il bilancio di esercizio può dirsi canale «privilegiato» per la valutazione prevista dall'art. 1, comma 2, solo perché - e nella concreta misura in cui - la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la «situazione patrimoniale e finanziaria» dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizza la norma dell'art. 2423, comma 2, cod. civ. (cfr. Cass., n. 30541/2018).

Ma il sistema vigente non pone, in proposito, nessuna preclusione o sorta di vincolo.

La verifica della sussistenza dei requisiti di «non fallibilità» di cui all'art. 1, comma 2, legge fall, si manifesta, in via correlata, campo di indagine particolarmente aperto e disponibile.

Che ha come suo termine «naturale» di riferimento - bensì di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con la piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa (per un richiamo al libro giornale, come pure alle denunce dei redditi, v. già Cass., n. 13643/2013; per la documentazione IVA e per quella specificamente attinente ai rapporti bancari v., poi, Cass., n. 25025/2020); e secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti alla «corrispondenza di impresa», di cui alle norme di base degli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, cod. civ.; su questo tema specifico cfr., tra le altre, Cass., n. 6991/2019).

Posta questa prospettiva informante, non può essere passibile di positivo apprezzamento - si deve pure puntualizzare - la valutazione negativa che la Corte di Catania ha riservato alla documentazione prodotta dal ricorrente, per la mera circostanza che la stessa risultava formata in via unilaterale dallo stesso debitore (sopra, n. 3 nel secondo capoverso).

Ché questa è caratteristica (non necessaria, ma certamente) comune della contabilità di impresa e, soprattutto, è condivisa, prima che dalle altre, dalla stessa scrittura di bilancio. Non appare allora inopportuno segnalare, al riguardo, come la stessa scrittura di bilancio risulti utilizzata - ove applicata al tema della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. - fuori dallo schema logico, e poi pure normativo, che è previsto dall'art. 2710 cod. civ. (cfr., in specie, ancora Cass., n. 6991/2019).

13. - In effetti, a contare in proposito non è già, o tanto, la provenienza del documento dall'impresa interessata (oppure il contenuto volitivo del medesimo), quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima.

Ne deriva, in via ulteriore nell'ambito del ragionamento che si sta sviluppando, che quanto alla verifica dei requisiti in questione davvero cruciale è il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex 116 cod. proc. civ. del materiale disponibile: del grado di fedeltà (e, naturalmente, analiticità), a volersi esprimere con altre parole, del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata.

Ed è su questo piano - della fattispecie volta a volta concretamente in esame - che va, dunque, misurata e apprezzata la «particolare significatività» dei documenti da cui trarre il giudizio sull'eventuale sussistenza dei requisiti dimensionali. Neppure da questo angolo visuale può, dunque, essere condivisa la prospettiva fatta propria dalla Corte catanese, che intenderebbe proporre, per la materia in discorso, un catalogo astratto e aprioristico di prove più o meno significative (cfr. sopra, sempre nel secondo capoverso del n. 3).

14. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le pronunce sopra citate), l'onere di provare la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 legge fall, sta in capo al debitore nei cui confronti è stata presentata l'istanza di fallimento (anche se la mancata costituzione del debitore non impedisce di certo al Tribunale di constatare, nel caso, la concreta presenza degli stessi e di prendere i provvedimenti che ne conseguono in via diretta).

A questo riguardo va peraltro pure ricordata la presenza dei poteri di indagine officiosa che il sistema non manca di prevedere nel contesto dell'attività di accertamento dei requisiti di fallibilità del debitore (il riferimento va, in specie, all'art. 15, comma 6 parte finale, legge fall.).

Anche richiamandosi al precedente di Cass. 23 luglio 2010, n. 17281, la pronuncia di Cass., n. 13643/2013 ha rilevato, per questo punto, che trattasi di «poteri di supplenza, non regolati in modo vincolante, che richiedono una valutazione di merito, relativamente alla incompletezza del materiale probatorio acquisito, alla individuazione di quello astrattamente utile per la corretta definizione del procedimento, alla concreta acquisibilità di dati idonei a colmare le deficienze riscontrate e alla rilevanza dei dati della decisione».

In ogni caso - così si è deciso - «l'oggetto dell'indagine, finalizzata a colmare le lacune probatorie ritenute sussistenti, dovrà essere limitato ai fatti dedotti quali allegazioni difensive».

Secondo il tradizionale orientamento (generale) di questa Corte - è peraltro pure segnalare al proposito - la decisione di ricorrere o meno a una consulenza tecnica costituisce un potere discrezionale del giudice. Ciò non toglie, tuttavia, che - a fronte di una richiesta di consulenza proveniente dalla parte, secondo quanto effettivamente accaduto nella vicenda qui concretamente in esame - sia venuto a consolidarsi pure il principio secondo cui il giudice ha il preciso «dovere di motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza» (cfr. Cass., 1 settembre 2015, n. 17399; ivi pure i riferimenti di precedenti ulteriori). Ignorando del tutto la richiesta degli attuali ricorrente, la Corte di Appello di Catania non si è evidentemente conformata a tale principio.

15.- Vanno dunque accolti, nei termini detti, il secondo e il terzo motivo di ricorso. Di conseguenza va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.