Procedimento disciplinare e audizione orale

La Corte di Cassazione, con sentenza 27 aprile 2026 n. 11266, ha stabilito che in tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato  giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta  successivamente, entro il termine di cui al co. 5 dell'art. 7, L. n. 300/1970, il datore di lavoro è  tenuto a provvedere all'audizione - con conseguente illegittimità della sanzione adottata in  mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della  integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse  contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente  cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare.