Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 agosto 2017, n. 20048

Tributi - IVA - Avviso di contestazione conseguente a verifica della Guardia di Finanza - Acquisti senza fattura - Presunzioni - Documentazione extracontabile rinvenuta nei locali

 

Rilevato che

 

l'Agenzia delle Entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR delle Marche n. 148/1/2009 del 29/05/2009, non notificata, con la quale era stato accolto l'appello proposto dalla F.Ili M. s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Ancona, confermativa dell'avviso di contestazione per violazione IVA relativo all'anno d'imposta 1999 e riguardante l'effettuazione di acquisti senza fattura per un imponibile di euro 301.153,82, con evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo di euro 30.115,38;

la sentenza della CTR aveva accolto l'appello della società contribuente sul rilievo che la mancata produzione in giudizio del p.v.c. redatto a carico del Consorzio Pesca Ancona s.coop.r.l., del quale la F.lli M. s.r.l. faceva parte, e della relativa documentazione rinvenuta in sede di verifica (i files ed i supporti meccanografici citati, nonché le eventuali dichiarazioni rese dai testi sentiti), «non consente di ritenere raggiunta la prova certa, nemmeno in via presuntiva, dei contestati acquisti in nero»;

la società contribuente resisteva con tempestivo controricorso;

 

Considerato che

 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del giudizio evidenziando l'improponibilità in appello, quale domanda nuova, della questione relativa alla mancata produzione in giudizio della documentazione di cui sopra;

con il secondo motivo l'Agenzia delle entrate si duole di un vizio di violazione di legge ovvero ancora di una nullità procedimentale, lamentando che gli elementi rilevanti del p.v.c. redatto a carico del Consorzio Pesca Ancona s.coop.r.l. sono stati riportati nel verbale di contestazione redatto a carico della F.lli M. s.r.l. e non esaminati dalla CTR;

con il terzo motivo, infine, si denuncia un vizio di motivazione, evidenziando che la sentenza di appello ha completamente omesso di esaminare il fatto decisivo dell'acquisto, presso il Consorzio Pesca Ancona s.coop.r.l., di prodotti ittici senza fattura;

la società contro ricorrente eccepisce l'inammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto tendenti ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia e, in ogni caso, la loro infondatezza;

il primo motivo è infondato: il rilievo della parte appellante in ordine alla mancata produzione in giudizio dei documenti necessari ai fini della decisione (p.v.c. redatto a carico del Consorzio Pesca Ancona s.coop.r.l. e documentazione rinvenuta in sede di verifica) non integra certo una nuova domanda da parte della F.Ili M. s.r.l., ma semmai una nuova eccezione, peraltro sempre ammissibile in quanto rilevabile d'ufficio;

il secondo motivo è inammissibile in quanto, chiedendosi sostanzialmente alla S.C. di compiere una nuova e diversa valutazione di sufficienza del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento, si propone inammissibilmente come vizio di violazione di legge un vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

il terzo motivo è, invece, fondato;

la sentenza di appello si limita ad affermare che il p.v.c. del 21/03/2003 non è stato prodotto in giudizio dall'Agenzia delle entrate, ma non spiega in alcun modo perché, in relazione al fatto controverso dell'acquisto di prodotti ittici senza fattura, gli elementi istruttori raccolti presso il Consorzio Pesca Ancona s.coop.r.l. ed illustrati nel menzionato p.v.c. ai fogli 12-19 (p.v.c. regolarmente acquisito agli atti del giudizio, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR) - contenenti la ricostruzione dell'attività svolta e la scrupolosa descrizione della documentazione extracontabile rinvenuta nei locali del Consorzio, nonché del procedimento presuntivo seguito dalla Guardia di finanza per giungere alla determinazione degli acquisti "in nero" - siano irrilevanti ai fini della decisione e, quindi, ai fini della conferma della pretesa tributaria;

il ricorso va, dunque, accolto in relazione al terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.