Credito in compensazione oltre la soglia: è omesso versamento

La Corte di Cassazione conferma che in caso di utilizzo in compensazione del credito d’imposta oltre la soglia consentita si verifica un omesso versamento dell'imposta, per cui sono dovute le sanzioni (Ordinanza 1° luglio 2020, n. 13396).

FATTO

A seguito di controllo fiscale l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società atto di recupero di credito di imposta per indebito utilizzo in compensazione oltre la soglia massima consentita (art. 34, Legge n. 388 del 2000), irrogando la sanzione per omesso versamento.
I giudici di merito hanno accolto il ricorso della società rilevando che non potesse essere applicata analogicamente una sanzione non espressamente prevista e disciplinata.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Riformando la decisione dei giudici di merito, la Corte Suprema ha osservato che "il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato (art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997), così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti".
Nella fattispecie, riguardante l’indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA, la Cassazione ha affermato che la previsione di un limite massimo alla compensazione dei crediti non è in contrasto con la disciplina eurounitaria. In proposito, infatti, la Corte di giustizia europea (causa C-211/16), ha affermato che "l'articolo 183, primo comma, della direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d'imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole".
La norma nazionale (art. 34, Legge n. 388 del 2000) risponde a tali criteri, essendo prevista la possibilità che il credito in essere possa essere riportato in compensazione nel successivo esercizio o chiesto a rimborso.
Con specifico riferimento alla sanzione, la Corte di Cassazione precisa che l'errata utilizzazione della compensazione in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio. Pertanto, deve ritenersi legittima l’applicazione della sanzione per omesso versamento.