Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 agosto 2020, n. 248

Articoli 173 e 177 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione anti-abuso conferimento di partecipazioni e successiva scissione totale non proporzionale della società conferitaria.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Le società ALFA S.P.A. (di seguito ALFA) e BETA S.P.A. (di seguito BETA) sono titolari, in ragione del 50% ciascuna, del capitale sociale delle seguenti società immobiliari: GAMMA 1 S.R.L.; GAMMA 2 S.R.L.; GAMMA 3 S.R.L.; GAMMA 4 S.R.L.; GAMMA 5 S.R.L.; GAMMA 6 S.R.L.; GAMMA 7 S.R.L.; GAMMA 8 S.P.A..

Tutte le indicate società partecipate (di seguito, insieme, "Società Immobiliari") svolgono attività di gestione di immobili di proprietà.

ALFA e BETA sono anche titolari di partecipazioni - non rilevanti ai fini del presente interpello - nelle seguenti società:

- GAMMA 9 S.R.L., detenuta in misura paritetica (50% ciascuna);

- GAMMA 10 S.R.L., detenuta per il 66,67% da ALFA e per il 33,33% da BETA;

- GAMMA 11 S.R.L., partecipata in egual misura (50% ciascuna).

Le società GAMMA 9 S.R.L. e GAMMA 10 S.R.L., esercenti l'attività di commercializzazione e gestione di immobili di proprietà, verranno poste in liquidazione dopo la cessione a terzi dei rispettivi immobili, da attuare nel minor tempo ragionevolmente possibile. La società GAMMA 11 S.R.L. svolge l'attività di fornitura di servizi contabili e amministrativi.

La società ALFA fa capo a TIZIO (fratello di CAIO) e ai figli, mentre la società BETA fa capo a CAIO (fratello di TIZIO) e ai figli.

Attualmente, tutti i membri dei due rami familiari, oltre ad essere soci nelle rispettive società di famiglia, operano attivamente e a vario titolo all'interno del gruppo.

L'istante precisa che il ramo della famiglia che fa capo a TIZIO (e, quindi, alla società ALFA) "ha sempre manifestato una forte vocazione per una gestione dinamica dell'attività immobiliare"; tale vocazione "si è estrinsecata sia nelle attività edili e di costruzione, sia nel commercio degli immobili, sia nell'applicazione di formule di locazione meno tradizionali". Il ramo della famiglia che fa capo a CAIO (e, quindi, alla società BETA) ha, invece, sempre espresso "un'attitudine per una gestione conservativa e meramente patrimoniale dell'attività immobiliare".

La diversità di visioni dei due rami della famiglia, specifica il contribuente, è andata acuendosi per effetto del crescente ruolo assunto nel gruppo dai membri più giovani della famiglia e il prossimo ingresso nel gruppo della terza generazione della famiglia stessa "non potrà che rendere ancor più instabile la situazione".

Già in occasione dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio ... si sono manifestate in modo formale le crescenti difficoltà a seguire una gestione condivisa del gruppo di società.

Tenuto conto che in tutte le Società Immobiliari i diritti di voto assembleari sono paritetici ed esistendo, quindi, il concreto rischio di uno stallo decisionale, i due rami della famiglia sono giunti alla decisione di dividere il gruppo in due entità autonome.

La scelta delle modalità con cui attuare la suddivisione - oggetto di uno specifico accordo tra ALFA e BETA stipulato in data ... (allegato in copia) - è stata condizionata da due ordini di fattori:

- addivenire ad una ripartizione "in natura" del gruppo che, da un lato, sia coerente con le visioni imprenditoriali di ciascun ramo della famiglia e che, dall'altro lato, eviti il pagamento di significativi conguagli in denaro;

- garantire la continuità nella regolare gestione del gruppo per tutto il tempo necessario a definire i termini della divisione.

Il processo di divisione del gruppo è stato ipotizzato nelle seguenti due fasi.

Una prima fase di "messa in sicurezza" del gruppo rispetto a possibili conflitti tra i soci che possano comprometterne il normale funzionamento, anche mediante il coinvolgimento nella governance di un professionista indipendente.

Operativamente, questa fase si concretizzerà nei seguenti atti:

- conferimento di tutte le partecipazioni nelle Società Immobiliari in una società di nuova costituzione, il cui capitale sociale sarà detenuto, in ragione del 50% ciascuno, da ALFA e BETA e che, a sua volta, deterrà il controllo (in ragione del 100%) di tutte le società partecipate (conferite);

- nomina di un consiglio di amministrazione di tre membri, due dei quali espressione di ciascuna famiglia e il terzo indipendente.

Una seconda fase nella quale si procederà al perfezionamento della divisione, che si concretizzerà in un'operazione di scissione totale non proporzionale della subholding, con assegnazione delle partecipazioni totalitarie nelle due società beneficiarie, rispettivamente, alle società ALFA e BETA.

Nella prima fase della riorganizzazione, si procederà alla costituzione di una nuova società a responsabilità limitata mediante conferimento di tutte le partecipazioni detenute da ALFA e BETA nelle indicate Società Immobiliari.

Il conferimento, che richiederà la predisposizione di un'apposita perizia di stima ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, presenta, a giudizio dell'istante, i requisiti per l'applicazione del regime c.d. "a realizzo controllato" di cui al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR.

La subholding intermedia, per effetto del conferimento, acquisirà il 100% del capitale sociale e dei voti esprimibili nelle assemblee delle Società Immobiliari, conseguendo quindi il loro controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile.

L'istante dichiara che tutte le partecipazioni (nelle Società Immobiliari) oggetto del conferimento non presentano i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR (c.d. partecipation exemption), non sussistendo, per presunzione assoluta di legge, il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato articolo 87, ossia l'"esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55".

Anche le società conferenti ALFA e BETA non presentano i requisiti richiesti per l'applicazione della p.ex., in forza del disposto del comma 5 dello stesso articolo 87; analogo discorso varrà, inoltre, per la costituenda subholding intermedia.

In sintesi, l'operazione di conferimento verrà perfezionata tra soggetti ai quali non si rende applicabile il regime p.ex., per cui non troverebbe, secondo il contribuente, applicazione la limitazione prevista dal comma 3 dell'articolo 177 del TUIR.

Sotto il profilo contabile e fiscale, viene rappresentato che in capo alle società ALFA e BETA i valori complessivi di carico fiscale delle partecipazioni nelle Società Immobiliari - corrispondenti ai valori di iscrizione in bilancio - sono pari, rispettivamente e complessivamente, a euro ... e a euro ... .

Il patrimonio netto della costituenda subholding sarebbe pari a euro ... e verrebbe attribuito alle due società holding in ragione del 50% ciascuna.

A ALFA e BETA verrebbe, quindi, riconosciuta una quota di partecipazione nel patrimonio della costituenda subholding pari a euro ... ciascuna; tenuto conto dei valori di carico delle partecipazioni, si genererebbe una minusvalenza complessiva di euro ... in capo a ALFA e di euro ... in capo a BETA.

Le suddette minusvalenze sarebbero imputabili essenzialmente alle partecipazioni in GAMMA 4 S.R.L..

Tuttavia, l'istante ritiene che tali minusvalenze non siano deducibili dal reddito delle società conferenti, essendo la loro formazione collegata al regime agevolato previsto dall'articolo 177 del TUIR.

Una volta identificati gli asset dei due rami patrimoniali da attribuire a ciascuna società holding (ALFA e BETA), si procederà alla scissione totale non proporzionale della subholding, il cui intero patrimonio sarà assegnato a due società beneficiarie di nuova costituzione in ragione del 50% ciascuna, con conseguente scioglimento della società scissa; il capitale sociale di ciascuna delle società beneficiarie sarà di proprietà esclusiva, rispettivamente, di ALFA e BETA.

La scissione sarà attuata in modo da non generare alcun conguaglio in denaro; infatti, il valore (economico) di ciascuna nuova subholding sarà pari al 50% del valore (economico) iniziale dell'intero gruppo di Società Immobiliari oggetto di divisione. Il valore di carico della partecipazione nelle società beneficiarie sarà pari a euro ... sia per ALFA che per BETA.

L'istante chiede un parere in ordine all'eventuale abusività - ai sensi dell'articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 - delle operazioni rappresentate ai fini IRES e IRAP, nonché ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante ritiene che le descritte operazioni di riorganizzazione societaria, finalizzate alla divisione del gruppo di società, non costituiscano fattispecie di abuso del diritto, "sussistendo valide ragioni economiche che non sono dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, né a conseguire indebite riduzioni di imposte".

Infatti, la riorganizzazione prospettata consentirebbe:

- a ciascun ramo della famiglia (che si identifica, rispettivamente, nelle due società holding ALFA e BETA) di continuare a svolgere l'attività in piena autonomia decisionale, secondo differenti strategie;

- di superare il rischio di un potenziale stallo decisionale nell'ambito delle assemblee dei soci delle Società Immobiliari, detenute in ragione del 50% ciascuno;

- di addivenire ad una suddivisione ponderata e in linea con gli interessi coinvolti, assicurando, medio tempore, la normale gestione del gruppo di società e superando i rischi collegati all'età dei referenti anziani dei due rami della famiglia, principali garanti dell'equilibrio nei rapporti familiari/gestionali;

- di assecondare l'esigenza delle due holding di famiglia di attuare la divisione senza pagamenti di conguagli.

Secondo il contribuente, inoltre, la riorganizzazione prospettata:

- non determina rivalutazioni o "salti di imposta" con riferimento sia ai valori delle partecipazioni sia a quelli degli immobili;

- non prevede l'applicazione di alcun regime di imposizione agevolato;

- non comporta alcuna variazione soggettiva ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87 del TUIR (c.d. partecipation exempion);

- non comporta alcun passaggio dal settore impositivo proprio delle società (IRES) a quello dei soci persone fisiche (IRPEF) o viceversa, considerato che al vertice delle strutture societarie resteranno ALFA e BETA, le cui rispettive compagini sociali non muteranno;

- non comporta la rilevanza fiscale della minusvalenza che si determinerà in capo a ALFA e BETA a seguito del conferimento delle partecipazioni nella costituenda subholding.

Per le ragioni esposte, l'istante ritiene legittimamente applicabili alle operazioni prospettate sia le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 2, che quelle di cui all'articolo 173 del TUIR.

Infine, il contribuente ritiene che, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, tutti gli atti in cui si sostanzierà la riorganizzazione rappresentata siano soggetti a tassazione in misura fissa, in quanto non riqualificabili in negozi diversi da quelli formalmente indicati.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Si rappresenta, innanzitutto, che, per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono - fra l'altro - indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;

- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata.

In relazione al comparto delle imposte dirette, si osserva quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che nell'ipotesi di una distribuzione sperequata - nella fase attuativa della scissione (totale non proporzionale) - dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire a ciascun socio unico (rispettivamente, ALFA e BETA) delle due società beneficiarie (di nuova costituzione) della scissione, rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi, che determinasse un'attribuzione patrimoniale in favore del socio di una società beneficiaria rispetto al socio dell'altra o viceversa, rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Esula, inoltre, dall'analisi della scrivente la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, l'obiettivo economico perseguito dall'istante è quello di pervenire alla costituzione di due società subholding interamente partecipate, rispettivamente, da ALFA e BETA, che deterranno, a loro volta, le partecipazioni totalitarie in una parte delle Società Immobiliari oggetto di divisione tra i due gruppi familiari di riferimento.

Al fine di poter raggiungere il suddetto obiettivo economico, sono prospettate le seguenti operazioni:

i) il conferimento da parte di ALFA e BETA, a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, delle partecipazioni al 50% del capitale sociale delle Società Immobiliari rispettivamente detenute da ciascuna delle predette società conferenti; a tale riguardo, si ritiene che le anzidette operazioni di conferimento rientrino nell'ambito applicativo dell'articolo 175, comma 1, del TUIR (e non dell'articolo 177, comma 2, come invece sostenuto dal contribuente), trattandosi di conferimenti di partecipazioni (quantomeno) di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali;

ii) la successiva scissione totale non proporzionale della società conferitaria a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione a ciascuna delle quali verranno assegnate - in base alle modalità di ripartizione che saranno definite all'atto della

predisposizione del progetto di scissione e senza che siano previsti conguagli in denaro - le partecipazioni totalitarie in una parte delle Società Immobiliari e ognuna delle quali sarà riconducibile totalmente ( i.e. con una percentuale di partecipazione pari al 100% del rispettivo capitale sociale) a ciascuno dei due soggetti conferenti (ALFA e BETA).

Come dichiarato in istanza, tutte le partecipazioni (nelle Società Immobiliari) oggetto di conferimento non presentano i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR (c.d. partecipation exemption), non sussistendo, per presunzione di legge, il requisito della "commercialità" di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato articolo 87.

Inoltre, le operazioni di conferimento prospettate genererebbero una minusvalenza complessiva di euro ... in capo a ALFA e di euro ... in capo a BETA; tuttavia, come correttamente ritenuto dall'istante, tali minusvalenze non sarebbero deducibili dal reddito imponibile delle società conferenti, essendo la loro formazione meramente connessa alla rappresentazione contabile adottata in funzione del regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 175 del TUIR (in senso conforme, si veda la risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012).

Ciò posto, si ritiene, sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell'istante nonché dell'analisi del contenuto dell'istanza di interpello e della relativa documentazione allegata, che le operazioni prospettate di conferimento di partecipazioni e successiva scissione societaria non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Le operazioni di conferimento di partecipazioni e di scissione non proporzionale in esame appaiono, infatti, operazioni fisiologiche finalizzate a consentire alle società ALFA e BETA (e ai rispettivi nuclei familiari di riferimento), attraverso le subolding interamente partecipate da ciascuna, di continuare ad esercitare, separatamente e secondo differenti strategie imprenditoriali, l'attività di holding di partecipazioni in società operanti nel settore immobiliare.

Rimane fermo che le operazioni rappresentate dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute negli articoli 173 e 175 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel medesimo TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

Con riferimento ai profili IRAP, si rappresenta che nessun vantaggio fiscale sarebbe rinvenibile nella fattispecie concreta in capo alle società conferenti ALFA e BETA, posto che le minusvalenze derivanti dal conferimento di partecipazioni sociali non sarebbero deducibili dalla relativa base imponibile (valore della produzione netta) non rientrando tra le componenti negative rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Anche con riferimento al comparto dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, si ritiene che la combinazione degli atti e dei negozi giuridici consistenti nelle prospettate operazioni di conferimento di partecipazioni e nella successiva scissione societaria non comportino il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario. Le operazioni di conferimento di partecipazioni e di scissione societaria vanno assoggettate a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) (conferimento di partecipazioni) e lettera b) (scissione di società), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 200.

Qualora ne ricorrano i presupposti, secondo i chiarimenti forniti con la circolare n. 18 del 2013, la scissione sarà assoggettata anche alle imposte ipotecaria e catastale, ognuna nella misura fissa di euro 200, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa allegata al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (per l'imposta ipotecaria) e dell'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo (per l'imposta catastale).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante (come, a mero titolo esemplificativo, la eventuale successiva fusione, diretta o inversa, di ALFA e BETA con le rispettive subholding beneficiarie della scissione), possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.