Fondo Arco: contribuzione 3° trimestre 2019

Illustrata la regolamentazione e le modalità operative in merito alla contribuzione al Fondo Arco relativamente al 3° trimestre 2019

Con Circolare 05/2019, al fine di facilitarvi negli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 21/10/2019, il Fondo illustra la regolamentazione e le modalità operative da seguire.

Le aliquote contributive sono le seguenti:
- CCNL LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO INDUSTRIA (ANDIL, ASSOBETON) e PMI (ANIEM, ANIER/CONFIMI IMPRESA): a decorrere dal 01/03/2019 la contribuzione del 1,70% a carico dell’azienda, ferma restando all’ 1,50% la contribuzione a carico dell’iscritto.
- CCNL LEGNO INDUSTRIA (FEDERLEGNOARREDO) e PMI (UNITAL-Confapi): a decorrere dal 01/01/2019 la contribuzione è del 2,10% a carico dell’azienda, ferma restando all’ 1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

Al fine del corretto abbinamento dei contributi è necessario che il bonifico sia effettuato dalle aziende entro e non oltre il 21/10/2019 sul seguente conto corrente:
Codice IBAN: IT25Z0500001600CC0017629800
Il BIC code è: CIPBITMMXXX
Presso: DEPObank - BANCA DEPOSITARIA ITALIANA (ex NEXI S.p.A.), Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 - 20152 Milano MI
Intestato a: Fondo Pensione ARCO
Nello spazio riservato alla causale del versamento (o per le eventuali informazioni) dovrà essere obbligatoriamente inserita la seguente codifica:
Codice fiscale azienda (11 caratteri) spazio
Ragione sociale azienda (massimo 40 caratteri) spazio
AAAATT (anno e trimestre di competenza dei contributi)

Il ritardo del bonifico e/o nell’invio della distinta di contribuzione, ovvero le differenze tra l’importo dei bonifici e delle distinte, comportano l’impossibilità per il Fondo di riconciliare i versamenti e quindi di attribuirli sulle singole posizioni dei soci. Conseguentemente il lavoratore associato subisce un danno economico, derivante dalla mancata attribuzione nei tempi previsti dei contributi e delle relative rivalutazioni. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non è possibile liquidare all’aderente o trasferire ad altro Fondo Pensione il patrimonio maturato.
In caso di mancato o ritardato versamento delle contribuzioni. l‘azienda è tenuta a versare al Fondo delle sanzioni.
Il Fondo provvede a calcolare le sanzioni di ritardato pagamento e le comunica all’Azienda, entro il mese di maggio dell’anno successivo.
La sanzione prevista si compone di due elementi:
1) l’eventuale rivalutazione della quota che l’iscritto non ha potuto conseguire a seguito del mancato investimento della contribuzione (danno diretto), che incrementerà la posizione individuale del lavoratore;
2) gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva (danno indiretto), che saranno utilizzati per la copertura degli oneri per le attività inerenti al recupero.