Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22133

Tributi - Imposta di registro - Atto di cessione quote - Tariffa fissa - Applicazione per ciascuna delle cessioni contenute nel rogito

 

Ritenuto

 

1. - La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2771/2016 del 28 aprile 2016, pubblicata l'11 maggio 2016, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 76/2015, ha rigettato i due ricorsi proposti dal notaio, responsabile di imposta, dott. C.G., nei confronti della Agenzia delle entrate, avverso altrettanti avvisi di liquidazione della imposta di registro complementare in relazione a due rogiti di cessione di quote societarie per i quali il notaio aveva autoliquidato l'imposta colla tariffa fissa di euro 200,00 per ciascuno degli strumenti (e non per ciascuna delle cessioni stipulate), e, precisamente, a) in relazione al rogito col quale F.D. e A.R., soci della società di persone, Macelleria D.F. e Figli S.a.s., avevano ceduto quote di partecipazione a D.S. e a D.F.; b) in relazione al rogito col quale la società U.L.I. BV, socia della U.L.I. s.r.l., aveva ceduto quote di partecipazione a F.M., a B.I. BV e a M.G. s.r.l.

2. - Il responsabile di imposta ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 5 dicembre 2016.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso dell'11 gennaio 2017.

 

Considerato

 

1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata col rigetto del ricorso introduttivo, osservando: nella specie ciascun rogito costituisce « atto cumulativo o plurimo »; deve essere autonomamente tassata « ogni singola disposizione » ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; è errata la tesi dell'intimato responsabile di imposta, secondo il quale il corrispettivo dovuto per la registrazione costituirebbe non già una imposta sul trasferimento, bensì un tassa unitaria per il relativo servizio che prescinde dalla pluralità dei negozi contenuti nel documento registrato; nella specie, infatti, non si tratta della registrazione volontaria prevista dall'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; gli effetti giuridici della registrazione obbligatoria - attestazione della esistenza dell'atto registrato e attribuzione della certezza della data, à termini dell'art. 18, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - costituiscono, invece, un « effetto naturale della attività pubblica fiscale », la quale « mira solo ad assicurare gettito in adempimento dell'obbligo tributario » e, a differenza della registrazione volontaria, sono un « non richiesto effetto ultroneo».

2. - Il responsabile di imposta denunzia, con unico motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e in relazione all'art. 11 della relativa Tariffa, parte prima, allegata.

Il ricorrente, pur consapevole del contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 7809 del 16/04/2015), obietta che nella ipotesi, ritenuta identica, prevista dall'art. 4, primo comma, lett. d), della Tariffa cit., gli atti di assegnazione a soci, associati e partecipanti, ancorché recanti plurime disposizioni, sono soggetti alla applicazione di una unica imposta di registro a tariffa fissa e non a tante imposte a tariffa fissa quante sono le assegnazioni. E soggiunge che l'art. 11, primo comma, della Tariffa cit., nel prevedere la imposta in misura fissa per gli « atti pubblici [...] aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società [...] », avrebbe, con l'uso del sostantivo al plurale « quote », inteso sancire l'applicazione di una sola imposta di registro a tariffa fissa, anche nel caso di più cessioni di quote contenute nel medesimo rogito.

3. -Il ricorso è infondato.

3.1 - Il riferimento operato dal ricorrente all'art. 4, primo comma, lett. d), n. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è assolutamente impertinente.

La disposizione di favore in parola - derogatrice e di stretta interpretazione - si applica, infatti, solo « se [le assegnazioni sono] soggette alla imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro ».

3.2 - Del pari non ha fondamento l'argomento fondato sul tenore meramente letterale della previsione dell'art. 11, primo comma, della Tariffa, cit.

L'uso del plurale « quote » non assume giuridica rilevanza, essendo indifferentemente adoperato, nell'uso comune del linguaggio, in luogo del singolare « quota », per rappresentare il trasferimento (totale o parziale) della partecipazione in una determinata società effettuato da un singolo cedente a un singolo cessionario.

Il sostantivo al plurale « quote » costituisce, inoltre, sul piano della analisi logica della proposizione, specificazione del sostantivo singolare « negoziazione ». Sicché, neppure sul piano meramente letterale, trova alcun addentellato nel testo della disposizione la tesi del ricorrente: costui postula, infatti, l'applicazione di una unica imposta, a tariffa fissa, nel caso in cui l'atto registrato contenga plurime negoziazioni, cioè più contestuali cessioni di quote di partecipazione, mentre la norma reca il riferimento al sostantivo singolare « negoziazione ».

Correttamente ha Commissione tributaria regionale ha stabilito che l'imposta di registro a tariffa fissa deve applicarsi per ciascuna delle cessioni, contenute nel rogito.

3.3 - La decisione riceve conforto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale « nell' ipotesi di contestuali cessioni di [...] quote sociali [...], ciascuna di esse è soggetta ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, non essendo configurabile un negozio complesso, connotato da una causa unitaria, ma distinti e autonomi atti negoziali, che, pur configurando una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, realizzano tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili » (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 25341 del 11/10/2018, Rv. 651431 - 01, la quale ha fatto applicazione del principio enunciato pur nel caso scrutinato « di contestuali cessioni di tutte le quote sociali in favore di uno stesso cessionario »; adde Sez. 6 - 5, ordinanza n. 14866 del 20/07/2016, Rv. 640627 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 22899 del 29/10/2014, Rv. 632744 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19245 dell'11/09/2014, Rv. 632288-01; Sez. 5, sentenza n. 17949 del 19/10/2012, Rv. 624009-01).

3.4 - Consegue alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione del superiore principio di diritto - la Corte lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nei pertinenti arresti - il rigetto del ricorso.

4. - Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

5. - La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.