Attività agricole: ISA applicabile solo su reddito d'impresa

L’attività agricola (tra cui quella di imprenditore ittico) per la quale il reddito prodotto si configuri come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, è esclusa dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (cd. "ISA"). In caso di contestuale esercizio di ulteriore attività ("agricola"), produttiva di reddito d’impresa, ricadente nel medesimo studio ISA, l’indice sintetico di affidabilità si applica unicamente con riferimento a quest’ultima attività (Agenzia delle Entrate - Risposta n. 418 del 2019).