Recupero di somme indebitamente corrisposte
Qualora, a far data dal 1° gennaio 2020, vengano restituite
somme indebitamente erogate, al netto delle ritenute operate all'atto della
corresponsione, il recupero delle ritenute avverrà ai sensi del comma 2
dell’articolo 150 del decreto legge n. 34 del 2020, in applicazione del quale
«ai sostituti d'imposta, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 10 del Tuir, le somme al netto delle ritenute operate e versate,
spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute,
utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Della restituzione delle somme, nonché dell'emersione del credito d'imposta
sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella
dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770)
(Agenzia Entrate - risposta 27 agosto 2020, n. 283).