Recupero di somme indebitamente corrisposte

Qualora, a far data dal 1° gennaio 2020, vengano restituite somme indebitamente erogate, al netto delle ritenute operate all'atto della corresponsione, il recupero delle ritenute avverrà ai sensi del comma 2 dell’articolo 150 del decreto legge n. 34 del 2020, in applicazione del quale «ai sostituti d'imposta, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del Tuir, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Della restituzione delle somme, nonché dell'emersione del credito d'imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770) (Agenzia Entrate - risposta 27 agosto 2020, n. 283).