Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2026, n. 11247
Cartella di pagamento - IRPEF - Dichiarazione integrativa - Notifica della cartella - Irreperibilità assoluta - Ritenute d'acconto - Accoglimento
Fatti di causa
Con ricorso notificato il 6 luglio 2016 e depositato il 28 luglio 2016, il contribuente Fa.Re. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento n. (...), emessa per il recupero dell'IRPEF relativa all'anno d'imposta 2011, oltre interessi, sanzioni e aggio, deducendo l'illegittimità dell'atto impositivo per mancato riconoscimento degli effetti della dichiarazione integrativa del modello Unico 2012, presentata il 5 febbraio 2015.
La Commissione provinciale, con sentenza n. 11538/2018, dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo perfezionata la notifica della cartella tramite affissione all'albo comunale in data 8 febbraio 2016.
Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, deducendo la nullità della notificazione per essere il caso riconducibile non all'irreperibilità assoluta, bensì relativa, con conseguente necessità di applicazione dell'art. 140 c.p.c. e degli adempimenti ivi previsti.
La Commissione regionale, con sentenza n. 115/2021, rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduceva, da un lato, la violazione della disciplina sulla notificazione degli atti impositivi e, dall'altro, l'erroneità del giudizio della Commissione regionale circa l'inammissibilità dell'eccezione in appello.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.
Con ordinanza n. 15553/2024, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, rilevando che il giudice d'appello aveva omesso ogni verifica sulle ricerche svolte dal notificatore ai fini dell'accertamento dell'irreperibilità assoluta e cassava la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la Corte tributaria regionale, con sentenza n. 7594/2024 depositata il 17 dicembre 2024, accoglieva l'appello, ritenendo che l'Ufficio non avesse riconosciuto le ritenute d'acconto già subite dal contribuente sui redditi da stock option, e condannava l'Amministrazione alle spese dei due gradi di merito.
Il giudice del rinvio non provvedeva, tuttavia, sulle spese del giudizio di legittimità, pur oggetto di richiesta espressa del contribuente.
Avverso tale ultima decisione, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, concernente la mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
L'Agenzia delle Entrate non deposita controricorso e si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza ex art. 370, comma 1, c.p.c.
Risulta depositato il decreto presidenziale di fissazione dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda, espressamente formulata dal contribuente, di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, già definito con ordinanza n. 15553/2024, nonostante il rinvio disposto anche per detta statuizione.
Si lamenta che l'omessa decisione integri un vizio di omessa pronuncia non riconducibile a mero errore materiale, ma deducibile unicamente mediante ricorso per cassazione.
Il motivo di ricorso è fondato.
In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria ha ritenuto fondate le censure di merito prospettate dal contribuente.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, risultava che i proventi derivanti dalle stock option erano già stati assoggettati a ritenuta d'acconto per un importo pari a Euro 70.458,00; tale circostanza, puntualmente rappresentata dal contribuente sin dalla fase amministrativa e poi ribadita nei giudizi di merito, non era stata correttamente valutata dall'Ufficio.
Quest'ultimo, pur avendo proceduto alla rettifica della dichiarazione, aveva omesso di riconoscere le ritenute effettivamente operate e versate, finendo così per determinare un imponibile e un'imposta non corrispondenti alla reale posizione fiscale del contribuente.
La Corte del rinvio ha quindi ritenuto che la pretesa erariale fosse infondata, poiché costruita su una ricostruzione del reddito che non teneva conto di quanto già trattenuto a titolo di acconto e regolarmente affluito all'Erario.
Da tale erronea impostazione derivava l'emissione di una cartella di pagamento priva del necessario fondamento impositivo.
Coerentemente con tali rilievi, il giudice di secondo grado ha accolto l'appello del contribuente e ha annullato integralmente l'atto impugnato, provvedendo altresì a porre a carico dell'Amministrazione le spese dei due gradi di merito.
Ancorché la Corte di cassazione, nell'ordinanza di rinvio, avesse demandato al giudice del rinvio di liquidare anche le spese del giudizio di legittimità, il giudice regionale ha tralasciato di farlo.
Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata, il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento a contenuto decisorio, emesso a definizione del procedimento medesimo, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione (Cass. n. 12104/2013; Cass. n. 9785/2022).
Il ricorso per cassazione è, dunque, fondato, venendo in rilievo una vistosa omissione di pronuncia.
L'omissione, peraltro, risulta ancor più eclatante alla luce della chiarezza del dictum contenuto nell'ordinanza rescindente, che espressamente demandava al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; ciò impone a questa Corte di supplire direttamente alla carenza, esercitando il potere decisorio sostitutivo previsto dall'art. 384 c.p.c.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., le spese del giudizio concluso con l'ordinanza rescindente n. 15553 del 2024, al pari di quelle della presente ulteriore fase, vanno regolate secondo il principio della soccombenza, principio che, nel caso di specie, appare ancor più coerente in considerazione dell'esito costantemente favorevole al contribuente lungo l'intera sequenza processuale.
P.Q.M.
Accoglie l'unico motivo di ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambe le fasi dinanzi al giudice di legittimità, che liquida in favore della controricorrente, per la fase rescindente conclusasi con l'ordinanza della Corte di cassazione n. 15553 del 2024, in complessivi Euro 5.800, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, per l'odierna fase di legittimità, in ulteriori complessivi Euro 5.800, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.