Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2026, n. 11211

Avviso di accertamento - Irpef - Dichiarazione dei redditi congiunta - Responsabilità solidale - Disconoscimento della sottoscrizione - Rappresentanza negoziale - Inammissibilità

 

Fatti di causa

 

1. I coniugi To.Pa. e Ri.Re. presentarono congiuntamente la dichiarazione dei redditi per il 1996 Con riferimento a tale cartella nel 2002 To.Pa. ricevette un avviso di accertamento, che impugnò.

Il processo, nel quale intervenne Ri.Re. dopo la morte del coniuge, si concluse, nei gradi di merito, con il rigetto della domanda.

La Redenti aveva rinunciato all'eredità del coniuge.

2. Nel 2004 veniva notificata a Ri.Re. una cartella di pagamento dell'importo di Euro 126.409,31, impugnata dalla contribuente, relativa all'Irpef 1996, giusta la responsabilità solidale a carico del coniuge co-dichiarante ex art. 17 legge n. 114 del 1977.

3. La CTP di Arezzo, con la sentenza n. 173/2006, rigettava il ricorso ritenendo che il disconoscimento della sottoscrizione in calce alla dichiarazione congiunta per il 1996 compiuto dalla ricorrente con "l'atto d'integrazione motivi" dovesse considerarsi tardivo.

4. La CTR della Toscana, con la sentenza n. 83/2009, accoglieva invece l'impugnazione della contribuente. Il giudice regionale rilevava che il disconoscimento della sottoscrizione apposta nella dichiarazione congiunta da parte della co-dichiarante, cui non aveva fatto seguito l'istanza di verificazione da parte dell'Agenzia delle entrate, aveva comportato la rinunzia dell'Amministrazione ad avvalersi del documento come mezzo di prova.

5. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione e nelle more Ri.Re. decedeva.

Questa Corte, con la sentenza n. 22493/15 cassava la sentenza di secondo grado, rilevando:

- che il capo della sentenza della CTP, che aveva affermato l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione della contribuente, in quanto nuova eccezione introdotta illegittimamente per la prima volta in sede di memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992, non era stato specificamente censurato dalla contribuente, la quale nell'impugnazione si era limitata a dedurre che la dichiarazione fiscale recava una firma a lei non attribuibile, senza però censurare la statuizione della sentenza di primo grado che aveva respinto l'eccezione per tardività.

 Nel riformare la decisione sulla tardività del disconoscimento il giudice di secondo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c.;

- che, in secondo luogo, il giudice di appello aveva fatto erroneamente discendere dal mero disconoscimento, peraltro tardivo, della sottoscrizione della dichiarazione congiunta da parte della co-dichiarante l'inutilizzabilità della dichiarazione come mezzo di prova mentre costituiva apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito, la valutazione in ordine alla sussistenza della prova del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento, da parte di quest'ultimo, all'altro coniuge della rappresentanza negoziale ai fini della redazione e della sottoscrizione della dichiarazione congiunta.

Esclusa la genuinità della sottoscrizione, non ne derivava necessariamente la nullità dell'atto impositivo, dovendo in ogni caso valutarsi da parte del giudice di merito l'esistenza di circostanze di fatto che rendano la dichiarazione comunque imputabile al suo autore apparente.

6. Riassunto il giudizio da To.Pa., erede di Ri.Re., la CTR della Toscana con la sentenza 2391/2017 rigettava il ricorso della contribuente.

Il giudice riteneva:

- che il giudizio di rinvio ha una struttura chiusa e nel caso in esame era stato stabilito che il giudice di appello aveva erroneamente fatto discendere dal disconoscimento tardivo della sottoscrizione della dichiarazione congiunta l'inutilizzabilità della dichiarazione;

- considerando la tardività del disconoscimento della sottoscrizione della dichiarazione congiunta, a prescindere dalla produzione in giudizio della dichiarazione, doveva confermarsi, come aveva stabilito il giudice di primo grado, che a mente dell'art. 17 legge n. 114 del 1977, la dichiarazione congiunta avrebbe potuto essere addirittura sottoscritta dal solo marito, per esplicare effetti nei confronti di entrambi i coobbligati, non assumendo alcun rilievo il fatto che il reddito fosse principalmente prodotto da uno di loro.

7. La contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentre l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

9. Il P.M. da depositato memoria in data 17/2/2026.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, rubricato "Nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c. n. 4, per mancanza del requisito motivazionale in violazione al D.L.gs. n. 546/1992 art. 63, c. 3 e art. 36 c. 2. n. 4, artt. 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.", il ricorrente lamenta che il giudice non ha motivato sul punto centrale richiamato dalla Corte di cassazione e anzi si è soffermato su aspetti oramai estranei al giudizio perché relativi al solo giudizio di primo grado.

Non rilevano più né il disconoscimento della sottoscrizione né la nullità della firma riferibile a Ri.Re..

Nel giudizio di rinvio, come in tutti i precedenti, si discuteva di una dichiarazione congiunta dei redditi mai prodotta nonostante le insistenze del contribuente, sicché l'erario pretendeva di vantare un credito senza produrre il titolo.

2. Con il secondo motivo, rubricato "violazione di norma costituzionalmente rilevante artt. 24 e 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4", il ricorrente eccepisce che gli è stato precluso di esercitare validamente il diritto di difesa perché la sentenza non consente d'individuare l'iter logico giuridico seguito dal giudice in relazione al risultato raggiunto.

3. I due motivi devono essere valutati congiuntamente per la loro stretta connessione.

Entrambi i motivi sono inammissibili perché si pongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio, tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che aveva disposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.

3.1 Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio di rinvio rappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario (Cass. Sez. Un. 19701/2010), e non opera come nuova impugnazione ma quale impulso processuale, necessario per attivare la prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza cassata.

 Al giudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente.

Tutte le questioni relative ai presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. 16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez. U., 15602/2009).

3.2 Dovendo considerarsi tardivo il disconoscimento della sottoscrizione di Ri.Re., nel giudizio di rinvio non poteva più essere posto in discussione che la dichiarazione congiunta fosse stata sottoscritta anche dalla coniuge di To.Pa.

 È vero che la sentenza n. 22493/2015, nell'esaminare il secondo e il terzo motivo, si sofferma anche sulle conseguenze del disconoscimento della sottoscrizione, evidenziando che non avrebbe comportato necessariamente inutilizzabilità della dichiarazione congiunta ma, prima di tutto, ribadisce che nel giudizio di primo grado il disconoscimento era stato tardivo.

 Partendo da tale presupposto, con cui la parte che aveva riassunto il giudizio - spiega il giudice del rinvio - non si era confrontata, le ragioni della decisione sono perfettamente comprensibili.

Parte ricorrente non indica quali questioni ulteriori e diverse rispetto alla riferibilità della dichiarazione a Ri.Re. avesse sottoposto all'esame del giudice.

4. Con il terzo motivo, rubricato "omesso esame di un fatto decisivo con riferimento all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.", il ricorrente deduce di aver indicato nel proprio atto introduttivo una serie di elementi fattuali relativi all'imputabilità della dichiarazione al suo autore apparente.

La procura per sottoscrivere la dichiarazione dei redditi doveva necessariamente essere attribuita a mezzo di forma scritta.

L'assenza di una delega o procura rilasciata da un coniuge all'altro aveva comportato l'inefficacia della firma apposta in difetto di rappresentanza.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

5.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiarito che l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".

È stato anche precisato che deduzioni aventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla sufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ove trovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. nella legge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018).

Non costituiscono "fatti" suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell'art. 360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono "fatti storici" le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. n. 10525/2022).

Altrettanto inammissibile è un motivo di ricorso che evidenzi solo l'insufficiente motivazione, per non avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).

5.2 Non costituiscono un fatto storico decisivo le argomentazioni difensive per contestare la validità o l'efficacia della sottoscrizione apposta dal marito per conto della moglie perché non poteva più essere posto in discussione che la dichiarazione congiunta fosse stata sottoscritta anche da Ri.Re.

Se il disconoscimento della sottoscrizione della moglie non era stato tempestivo, la sottoscrizione di quest'ultima doveva considerarsi necessariamente presente nella dichiarazione.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

I compensi in favore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella somma di Euro 5.600,00.

Sussistono i presupposti processuali per imporre al contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.