Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 aprile 2026, n. 11176

Pensionamento in deroga - Requisiti di legge - Scorrimento della graduatoria - Rinunce - Assegno ordinario di invalidità - Accesso al trattamento di quiescenza - Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stata accolta la domanda di G.S., impiegato amministrativo, qualifica C4, presso la sede INPS di Napoli, e dichiarato il suo diritto all'accesso al pensionamento in deroga, e dunque alla risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza 1.2.2015, a norma dell'art. 2 d.l. n. 95/2012 e a ogni effetto di legge; ciò a seguito di scorrimento della graduatoria dell'avente diritto, quanto all’accesso al trattamento di quiescenza, essendo in possesso dei requisiti di legge.

2. L’INPS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’ex-dipendente, ora pensionato.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, l’istituto ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 11, lett. a) d.l. n. 95/2012 conv., con modificazioni, nella legge n. 135/2012 (art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene che il dipendente non era titolare di diritto all'accesso al pensionamento in deroga in quanto non collocato in posizione utile nella graduatoria.

2. Il motivo è inammissibile.

3. La normativa di cui al d.l. n. 95/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, conv. con modificazioni in legge n. 135/2012, prevedeva un meccanismo di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni mediante, tra l’altro, l’applicazione, ai lavoratori in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, della possibilità di accedere a un determinato sistema di pre-pensionamento (ossia al pensionamento con regole previgenti, in deroga a quelle all’epoca vigenti).

4. Risulta dagli accertamenti svolti nel merito che il ricorrente, inizialmente posto al n. 780 della graduatoria degli aventi diritto al pensionamento in deroga, pari a 783, era poi scivolato al n. 786 a seguito di rettifica di detta graduatoria, e che 3 dipendenti aventi diritto avevano però successivamente rinunciato, appunto, a tale diritto.  

5. La Corte di merito ha ritenuto che non vi fosse alcuna “ragione ostativa allo scorrimento della graduatoria, essendo del tutto incontestato che siano intervenute tre rinunce che hanno consentito al ricorrente di rientrare nel novero degli aventi diritto”, valutando trattarsi di una graduatoria mobile, proprio sulla base dell’invito agli interessati, da parte dell’Istituto, a far pervenire eventuali rinunce “entro il 25.9.2014 proprio per consentire l'accesso al pensionamento in deroga a coloro che avevano presentato domande che non avevano potuto trovare accoglimento” e di altri elementi documentali afferenti la procedura, così concludendo che, “incontestati i requisiti per il pensionamento in deroga, incontestata la presenza di rinunce che avrebbero portato il ricorrente a rientrare nel numero utile, ritenuto possibile lo scorrimento della graduatoria, deve ritenersi che la discrezionalità dell'amministrazione non potesse spingersi a decretare l'esclusione del ricorrente, nel quale peraltro aveva ingenerato legittime aspettative”.  

6. Il motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la sopra sintetizzata  motivazione, perché, limitandosi a rilevare il fatto (non contestato) del collocamento dell’originario ricorrente in posizione non utile, non tiene conto del riconosciuto diritto al rientro in posizione utile per effetto delle (parimenti non contestate) intervenute 3 rinunce di altri aventi diritto, dunque per una sorta di scorrimento della graduatoria valutata come operante in base alla complessiva interpretazione, logica e coerente, degli atti della procedura.  

7. Con il secondo motivo, l’istituto ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) d.l. n. 95/2012 conv., con modificazioni, nella legge n. 135/2012 (art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene che, avendo il dipendente rassegnato le dimissioni in data 1.5.2016, per il periodo dall’inizio del pensionamento in deroga riconosciuto nel merito è stato contestualmente pensionato e dipendente INPS, con oggettiva violazione della norma che obbligava le amministrazioni alla riduzione di personale.

8. Il motivo non è fondato.

9. L’effetto giuridico di contemporanea situazione di dipendenza e di diritto all’accesso al pensionamento in deroga deriva dal comportamento dell’istituto, e, in relazione a esso, la Corte di merito ha sottolineato l'interesse dell’originario ricorrente per il fatto che, per il periodo precedente, in particolare dall’ ottobre 2015, egli aveva percepito assegno ordinario di invalidità, “trattamento ben diverso da quello pensionistico cui egli aspirava sia in termini quantitativi sia in termini di stabilità”.  

10. La contestuale sovrapposizione per un certo periodo delle condizioni di pensionato e dipendente INPS, pertanto, non è imputabile all’odierno controricorrente e non determina la lamentata violazione dell’obbligo dell’istituto di riduzione di personale (al contrario, il mancato riconoscimento all’avente diritto l’ha ritardata).

11. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore avv. E.G., dichiaratosi antistatario.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. E.G. dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.