Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 aprile 2026, n. 11177

Lavoro - Procedura di mobilità - Denunciato demansionamento - Istanza di ricollocazione - Trattamento economico - Differenze retributive - Risarcimento dei danni - Accoglimento

 

Fatti di causa

 

1. Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, A.D., dirigente medico di II fascia, interessato da procedura di mobilità attivata dalla C.R.I. di cui era dipendente e transitato all’INPS – Agenzia complessa di Civitavecchia - dall’1.1.2018, chiedeva dichiararsi che l'INPS lo aveva  illegittimamente assegnato a ricoprire l'incarico di medico di I fascia presso la sede di Civitavecchia, dal 4.1.2018; per l'effetto, condannare l'Istituto a riallocarlo, tenendo conto della vacanza di organico, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano di assegnazione o, in subordine, l'ambito regionale, ex art. 9, comma 1, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14.9.2015, assegnandogli un incarico di dirigente medico di II fascia; per l'ulteriore effetto, condannare l'INPS a pagargli le differenze retributive o a risarcire il danno conseguente all'illegittima assegnazione di funzioni di medico di I fascia in luogo di quelle di II° fascia, compresa la parte variabile, i premi, i ratei di 13a mensilità e di TFR, dal mese di gennaio 2018 fino all'effettiva assegnazione di medico di II fascia e riallocazione in una sede idonea da individuare ex art. 9, comma 1 del citato D.M., anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ovvero nella misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; condannare, altresì, l'INPS ai conseguenti adempimenti di natura previdenziale e contributiva.

2. Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’Appello confermava la decisione. In particolare, la Corte territoriale riteneva prodromica, rispetto all’accertamento del denunciato demansionamento, l’individuazione delle norme applicabili alla procedura di mobilità, nella specie non l’art. 30 d. lgs. n. 165/2001 (mobilità volontaria), bensì i successivi artt. 33, 34 e 34-bis (cd. mobilità d’ufficio o mobilità per collocazione in disponibilità); giudicava, di conseguenza, inapplicabile il disposto dell’art. 5, comma 5, terzo periodo, d. lgs. n. 178/2012, che garantisce ai dipendenti collocati in mobilità il trattamento economico precedentemente goduto; affermava che “l’insussistenza della illegittimità della procedura di ricollocazione censurata esclude conseguentemente la causa del lamentato demansionamento, restando così assorbito il relativo capo di domanda”.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso il dr. D. con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’INPS con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce errata interpretazione della domanda, con conseguente violazione (art. 360, n. 4, c.p.c.) dell’art 112 c.p.c. nonché (art. 360, n. 3, c.p.c.) delle regole ermeneutiche aventi portata generale di cui agli artt. 1362, 1365 e 1367 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse stata formulata solo una domanda di illegittimità della procedura, anziché una volta a censurare l’illegittimità del comportamento dell’INPS in relazione all’intervenuto demansionamento.

2. Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui la Corte territoriale, ritenuta l’applicabilità degli artt. 33 e 34 d.lgs. n. 165/2001, ha omesso di applicare integralmente la suddetta procedura, e nella parte in cui ha erroneamente applicato l’art. 2, comma 13, d.l. n. 95/2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 135/2012, non considerando la necessità della presentazione dell’istanza di ricollocazione.

In subordine, chiede sollevarsi questione di costituzionalità di tale ultima norma per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, comma 1, 36, 97 Cost.

3. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia error in procedendo con conseguente nullità del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 24 Cost., 115, 416, comma terzo, 420, comma primo, 437, comma secondo, c.p.c., e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per non avere la Corte territoriale tenuto conto che il demansionamento era stato ammesso dall’INPS e che nulla l’istituto aveva dedotto in ordine all’istanza di ricollocazione.

4. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia error in procedendo con conseguente nullità del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione in relazione agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.,115 e 116 c.p.c., per motivazione apparente nella parte in cui è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva integralmente rigettato la domanda del dott. D.

5. I motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto entrambi collegati all’allegazione e prova di demansionamento al momento del transito da ESACRI a INPS, sono fondati per quanto di ragione, nei limiti e con le precisazioni che seguono, con conseguente assorbimento delle questioni oggetto dei motivi secondo e quarto.

6. La vicenda trae origine dalle procedure di mobilità attivate dalla Croce Rossa Italiana a seguito del processo riorganizzativo dell’ente previsto dal d.lgs. n. 178/2012.  

7. La sentenza gravata si è incentrata sulla riconduzione della specifica procedura di mobilità del personale CRI all’ipotesi di mobilità d’ufficio e non volontaria; e dalla ritenuta legittimità della procedura di ricollocazione censurata ha tratto, per assorbimento del capo di domanda conseguente all’insussistenza della causa, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da demansionamento.  

8. Così provvedendo, però, la Corte ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul contenuto integrale della domanda risarcitoria svolta dall’originario e odierno ricorrente, che non era posta in termini assoluti di causa-effetto tra illegittimità della procedura e demansionamento, e che richiede accertamenti fattuali sulle mansioni svolte a seguito dell’assegnazione del medico alla sede INPS di Civitavecchia, stante la dimensione del diritto all’assegnazione e mansioni conformi alla professionalità acquisita anche nel pubblico impiego e anche nell’ambito di procedura di mobilità d’ufficio.  

9. Va, peraltro, precisato che, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992; nel pubblico impiego privatizzato la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, ed espressamente l’art. 19, comma 1, d. lgs. 165/2001 stabilisce che al “conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codice civile” (cfr. Cass. n. 25518/2024, n. 6445/2023, n. 22047/2022, n.91/2019, n. 24373/2008).  

10. Tuttavia, in generale, in tema di esercizio dello ius variandi, categoria generale alla quale risulta riconducibile anche l’ipotesi di mobilità in esame,  il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni (cfr. Cass. n. 48/2024, n. 16594/2020, n. 1916/2015; v. anche, con riferimento a fattispecie di svuotamento di mansioni nel pubblico impiego, Cass. n. 11499/2022).

11. Il necessario esame del merito della vicenda non si esaurisce, dunque, come prospettato dall’istituto controricorrente (v. in particolare, p. 31 del controricorso), nell’alternativa secca tra accettazione della ricollocazione o dimissioni, in quanto alla tutela della professionalità è tenuto anche il datore di lavoro pubblico, anche in contesti di mobilità, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione per la salvaguardia dell’impiego, e considerando altresì che nel caso di specie non consta alcuna messa in disponibilità o istanza di ricollocazione, ma transito diretto, senza soluzione di continuità, da uno ad altro datore di lavoro nell’ambito di procedura disciplinata in via pubblicistica.  

12. In accoglimento per quanto di ragione degli indicati motivi primo e terzo  del ricorso per cassazione, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, per accertare in fatto se le allegazioni e le istanze probatorie del ricorrente conducano o meno alla prova del demansionamento dedotto e al diritto al risarcimento dei danni nella forma e nella misura richieste, attenendosi al seguente principio di diritto: “anche in ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e  conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell’impiego”.  

13. Al giudizio di rinvio sono demandati altresì la valutazione in fatto della rilevanza delle dimissioni del medico intervenute a gennaio 2020, nonché di provvedere sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.