Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9550

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6, D.L. n. 193/2016 - Rinvio del giudizio per l’acquisizione di informazioni sull’esito della procedura di definizione

 

Rilevato che

 

- con sentenza n. 94/36/2012, depositata il 10 ottobre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di I. di C. M. s.r.I., con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore - già I. di C.M. & C. s.a.s.-, M. C., E.C., quali soci, nonché l'appello incidentale proposto da questi ultimi nei confronti dell'Ufficio avverso la sentenza n. 46/03/2011 della Commissione tributaria provinciale di Vercelli che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla società e dai singoli soci avverso distinti avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio: 1) aveva ricostruito in capo alla società, un maggiore reddito imponibile, ai fini Irap e Iva, per l'anno di imposta 2004, ai sensi degli artt. 54 del d.P.R. 633/72, 41bis, 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73, accertando ricavi non dichiarati per euro 124.540,00, determinati in base alle movimentazioni risultate ingiustificate, rilevate per lo più sul conto corrente cointestato al socio M. C. e sua moglie; 2) aveva accertato nei confronti di entrambi i soci, maggiori redditi, ai fini Irpef, in considerazione della presunta distribuzione ad essi, in proporzione alle quote societarie possedute, degli utili extrabilancio conseguiti dalla detta società e, in particolare, nei confronti di E. C. anche maggiori redditi diversi per euro 48.558,00, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986;

- il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado sia in ordine alla rideterminazione del reddito di impresa societario in euro 60.000,00 che in ordine alla ritenuta legittimità dell'accertamento, in capo al socio E. C., del maggior reddito diverso di euro 48.558,00 ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/86; in particolare, la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che 1) il reddito imputabile alla società era stato correttamente ridotto del 50% atteso che il conto corrente cointestato al socio M. C. e a sua moglie, si doveva presumere imputabile al socio al 50% dato che alla moglie potevano essere accreditate, oltre alle somme derivanti dal proprio lavoro dipendente, anche altre somme derivanti da altre fonti; 2) gli atti impositivi erano stati sottoscritti dal Capo dell'Ufficio controlli su delega del Direttore provinciale; 3) era legittimo il richiamo all'art. 41bis del d.P.R. n. 600/73 in quanto l'art. 1, comma 405 della legge n. 311/2004 aveva di fatto esteso l'ambito di applicazione della detta norma;

- avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resistono, la società e i soci con controricorso; questi ultimi propongono ricorso successivo articolato in sei motivi;

- i contribuenti hanno depositato istanza - documentalmente corredata - di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito, in data 11 aprile 2017 alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla legge n.225/2016 per i carichi affidati agli agenti della riscossione rottamazione delle cartelle, con asserito versamento integrale degli importi dovuti;

- i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

 

Considerato che

 

- va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi successivi, il secondo dei quali proposto dalla società contribuente e dei soci, attesa la connessione oggettiva e soggettiva;

- con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, 32, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, 2697 c.c., per avere la CTR - posta la conferma della statuizione della CTP in ordine al legittimo rilievo riguardante il reddito diverso accertato in capo al socio E. C.- confermato la rideterminazione del reddito societario nella misura del 50% di quanto contestato dall'Ufficio, ritenendo di potere superare la presunzione ex art. 32 cit. di maggiori ricavi in capo alla società in presenza di accreditamenti, risultati ingiustificati, riscontrati sul conto corrente cointestato al socio M. C. e a sua moglie,

sulla base di una riferibilità (al 50%) al coniuge del socio degli accreditamenti, in quanto possibilmente derivanti da fonti diverse dal lavoro dipendente, senza che, in violazione del criterio distributivo dell'onere della prova, i contribuenti avessero provato (a contrario) in concreto tale riferibilità e quindi l'estraneità delle movimentazioni in questione all'attività di impresa;

- con il primo motivo del ricorso (incidentale) successivo dei contribuenti, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto legittima la sottoscrizione degli avvisi da parte del "Capo dell'Ufficio controlli su delega del Direttore provinciale", ancorché non risultasse provata dall'ufficio la sussistenza in capo al delegato della qualifica di "impiegato della carriera direttiva" come disposto a pena di nullità dall'art. 42 cit.;

- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 41bis del d.P.R. n. 600/73 -come modificato dall'art. 1, comma 405 della legge n. 311/2004- per avere la CTR ritenuto legittimo l'utilizzo da parte dell'Ufficio del procedimento di cui all'art. 41bis cit. - nella versione risultante dalle modificazioni introdotte dal comma 405 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 - con riferimento all'attività istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 32 cit., ancorché soltanto dal 1° gennaio 2011, per  effetto della modifica di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 220 del 2010, fosse utilizzabile il procedimento per accertamento parziale nelle attività istruttorie svolte ai sensi dell'art. 32 cit;

- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR, nel confermare la sentenza di primo grado anche in ordine alla ritenuta legittimità dell'accertamento, in capo al socio E. C., del maggior reddito diverso di euro 48.558,00, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/86, omesso di motivare, non essendo ravvisabile alcuna ratio decidendi, in ordine alla censura proposta dal detto socio nel ricorso introduttivo e riproposta in appello incidentale in ordine alla riconduzione di accreditamenti effettuati sul conto 165-590750 a una non meglio specificata categoria di redditi diversi;

- con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero nei confronti del socio E. C. di un reddito diverso di euro 48.558,00 costituito dagli accreditamenti sul suo conto personale ancorché - come eccepito nei gradi di merito - l'avviso fosse carente di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni dell'accertamento e non individuasse la categoria specifica nella quale collocare il contestato reddito diverso ex art. 67 del TUIR;

- con il quinto motivo si denuncia„ in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/86 per avere la CTR ritenuto legittima la ripresa del reddito diverso in capo al socio E. C. ancorché l'Ufficio avesse ricondotto immotivatamente "il totale dei versamenti non documentati" eseguiti sul conto corrente di quest'ultimo ad una categoria generale e indistinta di "redditi diversi", senza individuare quella specifica applicabile tra quelle contemplate dalla norma;

- con il sesto motivo si denuncia l'omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nell'accertamento di materia imponibile in capo al socio E. C. da collocare in una non meglio specificata categoria di "redditi diversi" ex art. 67 del TUIR;

- in prossimità dell'udienza camerale, i contribuenti hanno depositato istanza - documentalmente corredata di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo gli (ex) soci aderito (premessa l'estinzione della I. di C. M. s.r.l. il 10.1.2014), in data 11 aprile 2017 alla "definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione - rottamazione delle cartelle" ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, con asserito versamento integrale degli importi dovuti;

- che previa riunione dei ricorsi, appare opportuno rinviarli a nuovo ruolo, al fine di consentire all'Agenzia di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata con riferimento agli atti impositivi oggetto di causa;

 

P.Q.M.

 

riuniti i ricorsi, li rinvia a nuovo ruolo al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata con riferimento agli atti impositivi oggetto di causa;