Bonus facciate escluso per gli interventi non visibili dalla strada

Il bonus facciate non è fruibile qualora l’immobile interessato dagli interventi si trovi al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico (Agenzia Entrate - risposta 29 settembre 2020, n. 418).

Il bonus facciate non è altro che una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".

La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con riferimento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile.

Detto questo, qualora l'immobile interessato dagli interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, per i suddetti interventi non è possibile fruire del bonus facciate.