Riscatto dei corsi universitari: efficacia retroattiva anche per i periodi da valutare con il contributivo

L’efficacia retroattiva dei riscatti è sussistente anche in relazione a quelli da valutare con il sistema contributivo. Di qui, è possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione in data antecedente a quella della domanda di riscatto; in tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto, va determinata senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato (Inps, circolare 22 gennaio 2020, n. 6).