Fisco: Iva agevolata per le cessioni di beni anti-covid

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 15 settembre 2021, n. 585, ha fornito chiarimenti sulla riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 124 del decreto Rilancio.

L'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alle cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, le cessioni dei beni sono esenti da IVA senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, dette cessioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Con riferimento al trattamento Iva de:
- i reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid: possono beneficiare del regime di favore solo quelli che rientrano nelle voci doganali indicate nella circolare;
- i portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea: si riferiscono ad attrezzature a sostegno dei termoscanner, posizionati all'ingresso degli ospedali o aree pubbliche e svolgono la funzione di permettere una lettura veloce e computerizzata della temperatura corporea, al fine di garantire un'efficace individuazione dei soggetti a rischio Covid. Per le loro caratteristiche, si ritengono strettamente accessori all'apparecchio per la misurazione della temperatura corporea;
- i supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti: possono rientrare nel regime di esenzione solo le cosiddette colonnine che presentano sistemi di fissaggio al terreno o al muro (amovibili);
- i kit/accessori/componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina IVA: i codici doganali, ivi richiamati, non figurano nella Circolare 12/D, ad eccezione dei codici ex 9018 9084 "strumentazione per accesso vascolare" ed ex 9018 90 "strumentazione per diagnostica Covid-19", in relazione ai quali trova applicazione il regime agevolativo in parola;
- le provette non sterili: le "provette non sterili" non rientrano nella definizione di "strumentazione per diagnostica per COVID-19".