Covid-19: contributi erogati dalla regione ad imprese per fronteggiare l'emergenza

16 SETT 2021 Se i contributi si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non può trovare applicazione l’esenzione fiscale prevista dal decreto Ristori (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 settembre 2021, n. 588)

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt 61 e 109, co. 5, del Tuir. (art. 10-bis, D.L. n. 137/2020 conv. con modif. in L. n. 176/2020, Decreto Ristori).
Con tale disposizione, il legislatore al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (decreto Cura Italia e decreto Rilancio).
Ai fini della non concorrenza al reddito degli stessi è necessario che questi ultimi siano finalizzati a sostenere, tra l'altro, i soggetti esercenti impresa, arte o professione per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19, e siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
Se i contributi, quindi, si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non può trovare applicazione il riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, dal momento che, come illustrato, affinché trovi applicazione il regime fiscale esentativo ivi previsto è necessario che i contributi erogati alle imprese siano diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, i contributi in esame rileveranno fiscalmente nei confronti delle imprese beneficiarie.
Considerato, altresì, che, se tali contributi sono finanziati da fondi nazionali e non più da risorse europee, la Regione  al momento dell'erogazione sarà pertanto tenuta ad applicare la ritenuta d'acconto del 4 per cento prevista dall'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.