Vendite a distanza tramite piattaforme digitali: chiarimenti

Deve ritenersi esclusa dagli obblighi di comunicazione previsti per i soggetti che facilitano la vendita a distanza tramite piattaforme digitali, la semplice fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere attività di facilitazione (Agenzia delle Entrate - Principio di diritto n. 1 del 2020).