CCNL Anpit-Cisal: interpretazione sull'Elemento Perequativo Mensile Regionale

Siglato il 24/2/2021, presso la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, En.Bi.C., di seguito anche solo denominata "Commissione Bilaterale", l’accordo di interpretazione Autetica Confermativa sull’Elemento Perequativo Mensile Regionale nei CC.CC.NN.LL. aderenti all’Ente Bilaterale En.Bi.C.

La presente Interpretazione, essendo confermativa di previsioni contrattuali vigenti, è immediatamente applicabile.
La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, En.Bi.C., di seguito anche solo denominata "Commissione Bilaterale", ha ricevuto da uno Studio di Consulenti del Lavoro di Varese, Associato ANPIT, la seguente richiesta di conferma sulla modalità applicativa dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro aderente all’Ente Bilaterale En.Bi.C. e se può essere considerato un elemento fisso della Retribuzione Mensile da riconoscere al Lavoratore, utile a tutti i fini retributivi e per la maturazione del T.F.R.
L’Ente Bilaterale En.Bi.C. è previsto nella seguente Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro:
a. CCNL " Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari;
b. CCNL " Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi";
c. CCNL "Marketing";
d. CCNL "Servizi Ausiliari";
e. CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari";
f. CCNL "Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione";
g. CCNL "Terziario Avanzato";
h. CCNL "Sale Bingo e Gaming Hall";
i. CCNL "Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport";
j. CCNL "Commercio".
Tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al punto A. che precede, prevedono, a parziale recupero dei differenziali dei costi della vita regionale e per la tutela delle retribuzioni reali dei Lavoratori, il riconoscimento di un Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare in 13 mensilità, nel valore indicato dal CCNL di riferimento per la Regione sede abituale di lavoro del Dipendente.
I suddetti Contratti Collettivi prevedono che il trattamento economico contrattuale mensile, da assumere anche ai fini delle comparazioni in caso di passaggio da altro CCNL, sia composto da:
a. Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
b. Elemento Perequativo Mensile Regionale;
c. Indennità di Mancata Contrattazione (in caso di mancato Contratto di Secondo Livello);
d. Aumenti Periodici d’Anzianità;
e. Provvigioni o Premi Condizionati, nel caso di Operatori di Vendita.
Inoltre i suddetti Contratti Collettivi prevedono che l’Elemento Perequativo Mensile Regionale sia componente della Retribuzione Mensile Normale, al pari della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, gli Aumenti Periodici di Anzianità (c.d. "scatti"), i Superminimi "adpersonam" e tutti gli altri Elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale/Collettiva, che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite e il T.F.R.
Nel Titolo VIII dei citati CCNL avente ad oggetto le Definizioni, la Retribuzione Mensile Normale divisa per il divisore convenzionale orario 173, individua la Retribuzione Oraria Normale mentre, per il divisore convenzionale giornaliero 26, si determina la Retribuzione Giornaliera Normale.
Pertanto la Commissione Bilaterale conferma che l’Elemento Perequativo Mensile Regionale è erogato nella retribuzione fissa del Lavoratore, ovvero nella c.d. parte alta del cedolino paga (contrattualmente definita "Retribuzione Mensile Normale"), con assoggettamento a tutti gli istituti retributivi conseguenti (retribuzione del lavoro supplementare/straordinario/banca delle ore; maggiorazioni per lavoro festivo, riconoscimento delle festività non godute, ecc.), valida per tutte le mensilità previste dai CC.CC.NN.LL. con i relativi criteri di maturazione rateale (n. 13/anno) e utile alla maturazione del T.F.R.