Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 agosto 2026, n. 24697
Pensione di invalidità - Omissioni contributive - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Contributi prescritti - Regolamento - Inammissibilità
Fatti di causa
1. L’avvocato G.D.D. – titolare dal 2011 di pensione di invalidità – ha proposto ricorso al Tribunale di Salerno per contestare la decisione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF) di considerare inefficaci a fini pensionistici gli anni dal 1980 al 1991, in relazione ai quali la Cassa aveva rilevato parziali omissioni contributive non più sanabili in quanto i contributi erano prescritti.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto la restituzione della somma di 32.470,92 euro versata alla Cassa per la costituzione della rendita finalizzata ad ovviare alla riduzione del trattamento pensionistico causato dalla rilevata inefficacia dei citati anni di contribuzione.
2. Il Tribunale ha rigettato la domanda affermando che, in linea con la normativa previdenziale forense, è necessario che la contribuzione sia integrale affinché l’anno di iscrizione sia valido, in quanto l’omesso pagamento dei contributi, sia pur parziale, non può essere sufficiente ad integrare la contribuzione “effettiva” per l’anno in questione.
3. La Corte d’appello di Salerno ha accolto l’appello proposto dall’avvocato D.D. e, espletata c.t.u. contabile, ha rideterminato l’importo del rateo al medesimo spettante a titolo di pensione tenendo conto anche della contribuzione versata negli anni dal 1980 al 1991, condannando altresì la Cassa alla restituzione in favore del professionista della somma versata per la costituzione della rendita vitalizia.
Per quanto qui rileva, la Corte ha affermato che nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la riduzione dell’anzianità contributiva o della effettività di iscrizione alla Cassa, per cui non è possibile escludere dal computo a fini pensionistici gli anni di contribuzione oggetto di contestazione per i quali vi è stato un versamento solo parziale di contributi ormai prescritti.
4. Avverso detta pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’avvocato D.D. ha resistito mediante controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
5. All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, dell’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nonché violazione, in rapporto alle citate disposizioni, dell’art. 1 del «Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione», deliberato dal Comitato dei Delegati della Cassa Forense del 16 dicembre 2005 e approvato con delibera interministeriale del 24 luglio 2006, pubblicato in G.U. n. 189 del 16 agosto 2006, nella formulazione illo tempore vigente, nonché, ove necessario, nella formulazione attualmente vigente (delibera dal Comitato dei Delegati del 23 settembre 2011 approvata con delibera interministeriale del 27 dicembre 2011), per avere la Corte d’appello statuito che l’omissione parziale dei contributi dovuti alla Cassa Forense non comporta l’inefficacia dell’annualità cui essa si riferisce ai fini della maturazione del diritto a pensione.
Parte ricorrente rileva che la Corte di merito ha fondato la propria decisione su alcuni precedenti di legittimità che, tuttavia, non sono pertinenti rispetto al caso di specie.
Essi, difatti, riguardano casi nei quali la parte fruiva del trattamento pensionistico da un momento antecedente al 24 luglio 2006, data in cui era stato approvato il «Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione» (entrato in vigore il 1° agosto 2006), il cui art. 1 prevede che gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulta accertata una omissione, anche parziale, nel pagamento dei contributi che non possono essere più chiesti e versati per intervenuta prescrizione, sono inefficaci sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.
Deduce che nel caso di specie trova applicazione il menzionato regolamento perché la pensione della controparte era stata liquidata dopo l’entrata in vigore del medesimo.
Sottolinea che il citato regolamento ripristina un equo rapporto tra l’ente previdenziale e il libero professionista.
Esso, difatti, è stato adottato al fine di porre rimedio a quell’effetto patologico che, nel sistema previdenziale forense, discendeva dalla mancanza di una disposizione che, ricollegando alla parziale omissione contributiva l’annullamento di quanto versato e l’inefficacia dell’intera annualità, prevedeva un meccanismo che consentiva agli iscritti di non perdere irrimediabilmente i benefici connessi al versamento effettuato.
Infine, osserva che, a seguito della trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché della sostanziale delegificazione della materia operata dall’art. 1, comma 32, della l. n. 537 del 1993 (e, in attuazione della delega ivi contenuta, dal d.lgs. n. 509 del 1994), è ormai pacificamente riconosciuta la potestà regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, i regolamenti adottati dalla Cassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale.
Il sindacato di questa Corte, dunque, è limitato alle ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. (v. Cass. n. 22850 del 2025, Cass. n. 8592 del 2025 e Cass. n. 27541 del 2020; cfr. altresì Cass. n. 26360 del 2023 per Cassa Ragionieri e Cass. n. 22903 del 2024 per Cassa Notariato).
Tale principio è stato anche di recente ribadito affermando che i regolamenti con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in attuazione delle disposizioni della l. n. 141 del 1992, disciplina il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non hanno valore regolamentare in senso proprio ex art. 1, n. 2), disp. prel. c.c., bensì squisitamente negoziale, indipendentemente dalla loro successiva approvazione con decreto ministeriale, con la conseguenza che il loro sindacato di legittimità è limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (cfr. Cass. n. 4839 del 2026).
2.2. Il motivo in esame non enuncia alcuna violazione delle regole negli artt. 1362 e ss. c.c.
Nella sostanza, la doglianza assume il regolamento come norma direttamente violata, denunciando l’inosservanza dell’art. 1, comma 1, del regolamento medesimo, il quale – come detto – ha stabilito la regola secondo cui gli anni di iscrizione alla Cassa nei quali risulti una omissione, anche parziale, nel pagamento dei contributi che non possono essere più richiesti e versati per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione e del calcolo della stessa.
È in virtù di tale previsione, dunque, che la Cassa sostiene che debba superarsi, con riferimento alla fattispecie in oggetto, il consolidato indirizzo di questa Corte – recepito dalla sentenza impugnata – secondo cui, nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata” l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto (v. Cass. n. 5672 del 2012, Cass. n. 26962 del 2013 e Cass. n. 30421 del 2019; sulla stessa linea cfr., più di recente, Cass. n. 29042 del 2025 e Cass. n. 30318 del 2025).
Ne consegue che il motivo non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, stante il valore negoziale del regolamento che si assume violato e la mancanza di censura adeguatamente formulata.
3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valore della causa.
5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.