Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 agosto 2026, n. 24740
Condizioni di handicap grave - Requisito sanitario - Accertamento - Condizione reddituale - Spese legali - Onere autocertificativo - Rigetto
Fatti di causa
1. Con decreto reso ex art. 445-bis comma 5 c.p.c. il Tribunale di Roma ha omologato l’insussistenza del requisito sanitario di cui all’art. 3 co. 3 L. 104/1992 il cui accertamento era stato richiesto da (...) con ricorso in ATPO, ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS liquidate in € 936,00 ridotte ex art. 152-bis disp. att. c.p.c., oltre spese forfetarie, pari al 15%, “non risultando dalla dichiarazione di parte ricorrente, la condizione reddituale dell’anno antecedente al deposito del ricorso e di quello della presente decisione, come previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.”.
2. Avverso il decreto propone ricorso straordinario per cassazione la parte privata, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; INPS è rimasto intimato.
3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 25 giugno 2026.
Ragioni della decisione
1.La ricorrente, premesso che il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo delle condizioni di handicap grave fu depositato il 15/3/2023, che prima del 2/5/2023 non era possibile accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2022, e che il 15/9/2023 aveva presentato istanza di correzione di errore materiale del decreto avendo il giudice basato le ragioni della condanna alle spese sul fatto che la ricorrente avesse indicato il reddito relativo all’anno 2021 anziché quello relativo all’anno 2022 -mentre la norma prevede che venga dichiarato il reddito dell’anno precedente al deposito del ricorso o della pronuncia (quindi anno 2022) ma specifica altresì “risultando dall’ultima dichiarazione”, che nel caso di specie era quella del 2022 per i redditi relativi all’anno 2021-, istanza respinta perché non si trattava di errore materiale “bensì di decisione adottata sulla base della documentazione all’epoca allegata agli atti”, allega e riproduce nel ricorso una dichiarazione sostitutiva datata 30/11/2023 relativa ai redditi prodotti nell’anno 2022 con autocertificazione di non superare un reddito, compreso quello dei familiari conviventi, dell’importo di € 34.481,46 per l’anno 2022.
1.1 - Introduce, quindi, il seguente motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 152 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., 445-bis quinto comma c.p.c., per non avere il tribunale ritenuto che l’unico reddito certificato, depositato e dichiarabile era quello dell’anno 2021, facendo riferimento la norma al reddito dell’anno precedente al deposito del ricorso “risultante dall’ultima dichiarazione” e potendo il contribuente presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2022 solo dal 2/5/2023 in poi, come poi accaduto con la presentazione alla data del 13/6/2023 del Mod. 730/2023; ed in entrambe le annualità il reddito imponibile dichiarato era inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito dagli artt. 76 e 77 del Testo Unico Spese di Giustizia di cui al DPR 115/2002.
1.2 - Nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza, la ricorrente ribadisce le argomentazioni difensive ed evidenzia, altresì che anche negli anni successivi 2024 e 2025 aveva percepito redditi inferiori alla soglia di esonero, come da certificazioni uniche e modelli dichiarativi allegati.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
3. La questione attiene all’interpretazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. La disposizione prescrive che: “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente.
Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.
A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo”.
4. Si osserva, dunque, che l’articolo del codice di rito contiene due precetti. Il primo dispone che la parte soccombente “non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore” a una data soglia: in questo caso, rilevano “l’anno precedente a quello della pronuncia” e “l’ultima dichiarazione”.
Il secondo stabilisce che “L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”: nel caso in esame viene in questione l’anno precedente “a quello di instaurazione del giudizio” ed è richiesta una “dichiarazione sostitutiva di certificazione”.
4.1 - Dalla disposizione normativa che disciplina due previsioni differenti, emerge che il contenuto della dichiarazione sostitutiva resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo inerisce alle condizioni reddituali dell’anno precedente a quello della instaurazione del giudizio.
5. Riprendendo quanto di recente affermato da questa Corte con ord. n. 31596/2025, si osserva altresì che assume rilevanza, nella pratica, la presentazione della “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, «dilatando il valore dell’impegno “a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”, in modo che, se l’istante non comunica nulla, diviene non necessario il deposito dell’ultima dichiarazione dei redditi precedente la decisione (sull’importanza dell’impegno de quo, Cass., Sez. L, n. 13367 del 17 giugno 2011).
D’altronde, l’art. 152 disp. att. c.p.c. non richiede nemmeno di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo.
La stessa Suprema Corte ritiene sufficiente adempiere l’onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, salvo restando, comunque, fino all’esito definitivo del processo, “l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti” (Cass., Sez. L, n. 10875 del 12 maggio 2009; Cass., Sez. L, n. 17197 del 21 luglio 2010)».
6. Nella specie, viene in discussione l’applicazione della seconda parte dell’art. 152 disp. att. c.p.c., essendo incontestato che nessuna dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 è stata depositata all’epoca della presentazione del ricorso introduttivo.
6.1 - Il giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, non risultasse, “dalla dichiarazione di parte ricorrente, la condizione reddituale dell’anno antecedente al deposito del ricorso e di quello della presente decisione”, in tal modo interpretando che il contenuto della “dichiarazione sostitutiva di certificazione” di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., sia riferita alla soglia reddituale per l’anno precedente alla instaurazione del ricorso, coincidente, nella vicenda in esame, con l’anno antecedente a quello della decisione (assunta nel 2023).
Pertanto, il ricorrente non avrebbe dovuto far riferimento al reddito prodotto nel 2021 non rilevante ai sensi del menzionato art. 152. La ricorrente contesta questa conclusione, critica l’interpretazione della dichiarazione ad opera del giudice di primo grado, sostiene che l’unica dichiarazione producibile fosse quella relativa all’anno 2021.
7. Orbene, proseguendo nella disamina argomentativa già svolta nella citata pronuncia n.31596/2025, alla quale in questa sede si intende dare continuità, è stato osservato che ««Pur non essendovi precedenti specifici in materia, la giurisprudenza ha fornito indicazioni che possono essere valorizzate ai fini della decisione.
In particolare, Cass., Sez. L, n. 965 del 15 gennaio 2025, ha affermato il principio così massimato: «In tema di esonero dalle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione sostitutiva della certificazione non deve essere redatta secondo uno schema rigido e predeterminato, sicché è idonea allo scopo anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell’anno a cui riferire il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale (ben potendo tale riferimento desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata che attribuisce rilievo “all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio”), né ha rilievo preclusivo la circostanza che la dichiarazione sia stata depositata solo in prossimità della discussione in appello, in quanto l’efficacia dell’autocertificazione deve intendersi riferita all’intero giudizio in relazione al quale è presentata; conseguentemente, la condanna alle spese comunque emessa va considerata come pronunciata in una situazione di carenza di potere giurisdizionale».
Diviene idonea allo scopo, quindi, anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell’anno a cui ricondurre il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale, ben potendo questo desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata, che attribuisce rilievo “all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio”.
Da questo arresto emerge che tale dichiarazione non va interpretata in senso letterale, ma che è necessario che in essa vi sia, comunque, un riferimento al reddito dell’ “anno precedente a quello di instaurazione del giudizio”.
Persino i precedenti prima citati e concernenti l’impegno a comunicare variazioni non prescindono dal collegamento di detto impegno con siffatto anno.
Si tratta di un collegamento che non può venire meno, in caso contrario non venendo rispettato il dettato normativo»».
8. Nella specie, dalla consultazione del fascicolo telematico risulta che nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà datata 15/3/2023 allegata al ricorso in ATP, un anno è stato indicato e non è quello precedente l’istaurazione del giudizio; la ricorrente ha infatti ivi dichiarato di essere l’unica componente del nucleo familiare e di aver “percepito per l’anno 2021 un reddito pari ad € 9.588,00”; inoltre, l’autocertificazione reddituale datata 13/3/2023, riferita ai “fini dell’esonero del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo”, riporta che l’ultima dichiarazione reddituale presentata “relativa all’anno di imposta 2021/22 (l’anno di riferimento è quello per il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi) non è superiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76 DPR, elevato ad € 35.240,04”.
Trattasi di dichiarazioni, per tutto quanto innanzi esposto, non inerenti alla annualità 2022, unica rilevante ai fini esonerativi.
8.1 - Laddove il giudice non individui nella dichiarazione sostitutiva elementi che consentano di ritenere che sia stato menzionato l’anno corretto (l’interpretazione del contenuto di questo documento è attività che compete, invero, al giudice del merito e che, pertanto, non potrebbe essere sindacata in sede di legittimità, se non contestando la violazione di specifici criteri ermeneutici), deve tenersi conto, quindi, del testo formale dell’art. 152 disp. att. c.p.c. che, nella parte che qui rileva, prescrive tre requisiti fra loro autonomi: la dichiarazione sostitutiva deve riguardare l’anno precedente il deposito; la dichiarazione sostitutiva deve contenere l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente; la dichiarazione sostitutiva deve indicare un certo reddito.
Nella specie, il primo requisito non è stato rispettato, poiché nella dichiarazione in esame del 15/3/2023, coeva alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio per ATP, è menzionato l’anno 2021 in luogo del 2022.
9. Inoltre, nel corpo del ricorso per cassazione viene riprodotta in copia fotostatica a pag. 3 e 4 dell’atto un’altra dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà datata 30/11/2023 contenente la dichiarazione della ricorrente di essere l’unica componente del nucleo familiare e che il suo reddito anno 2022 ammonta ad € 22.475,00, con l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente; e un’altra autocertificazione reddituale datata 30/11/2023, riferita alla “esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo”, in cui la parte riporta che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 DPR 115/2002, non è superiore ad € 34.481,46, relativamente all’anno 2022.
Entrambe le dichiarazioni costituiscono documenti nuovi, datati in epoca successiva alla instaurazione del giudizio ed anche successiva alla emissione del decreto di omologa del 6/9/2023, ed il secondo è una autocertificazione reddituale presentata ad altri fini, non di esonero dalle spese in caso di soccombenza ma di esonero dal pagamento del contributo unificato.
9.1 - Infine, irrilevante ai fini del giudizio sui rilievi di violazione di legge denunciati è la circostanza, dedotta in memorie illustrative, circa l’ammontare dei redditi percepiti negli anni 2024 e 2025 a dimostrazione che la ricorrente si sia sempre trovata nelle condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
Non vi è ragione per affermare che basterebbe indicare un qualunque anno anteriore (o anche posteriore) a quello di introduzione del giudizio per rispettare il requisito formale dell’art. 152 disp. att. c.p.c. perché, così facendo, si svuoterebbe di ogni senso la disposizione, attribuendole un significato troppo ampio e privo di legami con la lettera del codice di rito.
10. Per tutto quanto innanzi la pronuncia impugnata rimane immune da censure; consegue il rigetto del ricorso.
11. Nulla deve statuirsi sulle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’INPS.
Seguono le disposizioni sul contributo unificato.
12. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell’interessato, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente pronuncia, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Dispone, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, che in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.