Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 ottobre 2021, n. 715

Articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 e successive modifiche. Iper ammortamento e acquisto di registratori di cassa telematici

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Alfa S.p.A. (di seguito, anche "società istante") è una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di articoli ceramici e da regalo, presente in tutto il territorio nazionale attraverso una fitta rete di punti vendita di proprietà oppure in franchising/concessione di vendita.

Nell'ottica della trasformazione digitale e della digitalizzazione dei processi operativi, la società istante ha sostenuto ingenti investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali), al fine di poter efficientare il collegamento fra i vari punti vendita di proprietà sparsi nel territorio italiano e la sede principale di ..., attraverso il software sistema gestionale ....

In tale ottica, Alfa S.p.A. ha acquistato una serie di registratori di cassa telematici ... (Stampante POS o misuratore fiscale) che risultano fondamentali - insieme ai SISTEMI POS costituiti da un PC ..., con processore ... e monitor touch screen 15" - per digitalizzare e automatizzare i processi operativi aziendali.

In ogni punto vendita di proprietà della società istante, il registratore di cassa telematico ... (Stampante POS o misuratore fiscale) comunica con il sistema POS.

Il registratore di cassa telematico ...:

- è dotato delle funzioni "Intelligent" che lo rendono un hub in grado di dialogare con server, applicazioni XML o altre stampanti, fiscali e non, appartenenti allo stesso sistema di gestione del punto vendita;

- è abilitato all'emissione di documenti con valore fiscale, mantiene in memoria tutte le transazioni effettuate e può essere interrogato per avere informazioni sui dati del venduto o sugli scontrini emessi.

La società istante è inoltre dotata di:

- un server centrale ospitato su "..." che raccoglie i dati di vendita, di magazzino e CRM di ogni punto vendita attraverso il software "...";

- un gestionale aziendale "...".

I due sistemi si scambiano i seguenti dati:

"..." verso "...":

- anagrafica materiali;

- gerarchia articoli;

- listini di vendita;

- anagrafica clienti;

- bolle di consegna merce.

"..." verso "...":

- corrispettivi dei punti vendita;

- fatture cliente;

- documenti contabili;

- dati di magazzino;

- movimenti di magazzino;

- giacenze di magazzino;

- note spese.

Nell'istanza di interpello è riportato un grafico che illustra le modalità attraverso le quali il flusso di dati intercorre tra il "SISTEMA FISCALE" costituito dal PC ... e dal Registratore di cassa telematico ... e il gestionale aziendale.

Si fa presente che, in sede di documentazione integrativa, la società istante ha chiarito, tra l'altro, che:

- i costi relativi agli investimenti in beni strumentali sono riconducibili al periodo d'imposta 2019 [fatture n. .../19 del ... ... 2019 (Totale Iva esclusa ... euro) e n. .../19 del ... ... 2019 (Totale Iva esclusa ... euro)];

- oggetto dell'interpello è esclusivamente la componente materiale del bene strumentale denominato "SISTEMA FISCALE", con esclusione della componente immateriale, ovvero il software di sistema;

- con riferimento agli investimenti effettuati - acquisto di registratori di cassa - ha fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Ciò stante, Alfa S.p.A. chiede di sapere se:

a) al fine di beneficiare dell'iperammortamento di cui all'articolo 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016, considerato il flusso di dati scambiati in maniera bidirezionale tra il sistema informatico aziendale rappresentato in precedenza, possa ritenersi soddisfatto il requisito della "interconnessione al sistema informatico dell'impresa con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program" richiesto dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 e sia possibile individuare il bene strumentale materiale denominato "SISTEMA FISCALE" all'interno delle voci previste nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016;

b) sia possibile cumulare il credito d'imposta per l'acquisto di registratori di cassa di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 con l'agevolazione dell'iperammortamento.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Quesito sub lettera a)

In merito al quesito sub lettera a), la società istante ritiene che il bene "SISTEMA FISCALE" rientri tra i beni della seconda categoria previsti nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 e sia agevolabile ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 della predetta legge per i seguenti motivi:

- è composto da un SISTEMA POS costituito da un PC ... con processore ... e monitor touch screen 15" e da un Registratore di cassa telematico ... in grado di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri;

- è un bene strumentale materiale riconducibile alla seconda categoria alla voce prevista nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 "altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica" interconnesso ai sistemi informatici aziendali con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

- consente di tracciare il processo produttivo in maniera documentabile e connesso al sistema informativo aziendale;

- il requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici aziendali, con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute, deve ritenersi soddisfatto dalla scambio bidirezionale dei dati con il sistema gestionale " ...", in quanto il SISTEMA FISCALE con la lettura del codice a barre acquisisce i dati identificativi del prodotto (anagrafica materiali, anagrafica cliente, documenti di trasporto) dal sistema gestionale "..." e trasmette a quest'ultimo i corrispettivi giornalieri che vengono poi elaborati dal sistema gestionale "..." per le operazioni relative alle annotazioni e ai calcoli.

Quesito sub lettera b)

Con riferimento al quesito sub lettera b), la società istante ritiene che il credito d'imposta per l'acquisto di registratori di cassa di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo n. 127 del 2015 risulti cumulabile con l'agevolazione dell'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016 per i seguenti motivi:

- l'iper ammortamento è un'agevolazione di tipo "fiscale" per cui diviene cumulabile con altre agevolazioni fiscali, contributi e crediti d'imposta, salvo il caso in cui vi sia un divieto espresso di cumulo da parte dell'altra agevolazione fiscale, contributo e credito d'imposta. Nel caso in questione, la disciplina relativa al credito d'imposta per l'acquisto di registratori di cassa non prevede alcun divieto di cumulo.

- la soluzione interpretativa prospettata è stata confermata dal desk dell'Agenzia delle Entrate.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Quesito sub lettera a)

L'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") stabilisce che "al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

L'agevolazione in esame (c.d. "iper ammortamento") comporta, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il riconoscimento di una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello >).

L'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. "legge di bilancio 2018") ha successivamente prorogato la disciplina dell'iper ammortamento per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 oppure fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "legge di bilancio 2019") ha di nuovo prorogato la disciplina dell'iper ammortamento, disponendo che essa si applichi "anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

Il legislatore ha anche rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti "scaglioni" (comma 61):

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

- nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

E' opportuno rammentare, per completezza, che, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (la cui disciplina sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il super ammortamento e l'iper ammortamento), parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha disposto la possibilità di fruire di un credito d'imposta (alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058) per tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tornando alla disciplina relativa all'iper ammortamento, si evidenzia che importanti chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Alla luce del documento di prassi appena citato, le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A alla legge n. 232 del 2016) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico.

Pertanto, considerando che la presente istanza di interpello è stata presentata in data antecedente alla pubblicazione della Circolare 31/E del 2020 e che, quindi, ad essa non risultano applicabili i chiarimenti resi con tale ultimo documento di prassi, la scrivente ha provveduto a richiedere l'apposito parere al Ministero dello Sviluppo Economico (nota prot. R.U. ... dell'... ... 2020).

A tale richiesta, la Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del citato Ministero ha risposto con nota prot. RU ... del ... ... 2021 (acquisita con RU n. ... del ... ... 2021), fornendo il parere che integralmente si riporta di seguito:

"Si fa riferimento alla richiesta di parere tecnico formulata da codesta Direzione Centrale (ns. prot. ... del ...-...-2020) in relazione all'interpello in materia di incentivi fiscali previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0", presentato dalla società "Alfa S.p.A.", impresa operante nel settore della produzione e commercializzazione di articoli ceramici e da regalo.

L'istanza d'interpello verte sulla riconducibilità, nell'ambito dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, dei seguenti beni materiali strumentali, acquistati dalla società istante al fine di efficientare il collegamento tra i vari punti vendita ubicati sul territorio nazionale e la sede principale: registratore di cassa telematico "..." e sistema POS "...". Con specifico riferimento al registratore di cassa telematico, nell'istanza viene evidenziato quanto segue: "è dotato delle funzioni "Intelligent", che la rendono un hub in grado di dialogare con server, applicazioni XML o altre stampanti, fiscali e non, appartenenti allo stesso sistema di gestione del punto vendita [...] è abilitato all'emissione di documenti con valore fiscale, mantiene in memoria tutte le transazioni effettuate e può essere interrogato per avere informazioni sui dati del venduto o sugli scontrini emessi."; quanto al sistema POS, viene inoltre rappresentato che lo stesso è costituito da un PC ... con processore ... e da un monitor touch screen 15 pollici.

Ad avviso della società istante, i beni in oggetto soddisferebbero, in quanto in grado di scambiare dati in modalità bidirezionale con il sistema gestionale aziendale ("...") nonché con l'Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi, il requisito dell'interconnessione al sistema informativo aziendale e, pertanto, sarebbero riconducibili alla seconda voce del gruppo 2 del citato allegato A, concernente "altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica".

Al riguardo, per i motivi di seguito esposti, si ritiene di non poter condividere la soluzione prospettata dall'istante.

Preliminarmente, si osserva che l'asserita interconnessione dei beni oggetto d'interpello con il sistema informativo aziendale non comporta di per sé l'automatico riconoscimento dell'agevolazione. Va ricordato, infatti, che l'applicazione della disciplina presuppone necessariamente la classificabilità dei beni materiali (o dei beni immateriali) in una delle voci ricomprese nel citato allegato A (o allegato B) alla legge n. 232 del 2016.

Ad avviso della Scrivente, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, i beni materiali sopra descritti non risultano riconducibili ad alcuna voce dell'allegato A e, in particolare, alla seconda voce del secondo gruppo di detto allegato; trattandosi, in sostanza, di un PC abbinato a un registratore di cassa che, pur efficientando, in senso lato, la specifica fase dell'attività dell'impresa concernente le operazioni di incasso e il collegamento tra le varie sedi, nonché la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate in ottica di adempimenti amministrativi e fiscali, tuttavia non si configurano quali investimenti idonei per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0", non determinando un significativo effetto sul processo di creazione del valore legato allo specifico processo di produzione di beni e/o servizi.

In tal senso, è anche il caso di ricordare che, come già chiarito nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico, i beni relativi alle fasi gestionali dell'impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell'offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.) sono in via di principio esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina.

In conclusione, si conferma che i beni oggetto d'interpello non possono considerarsi riconducibili tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" e quindi ammessi alla fruizione delle agevolazioni previste dalle diverse discipline applicabili, ratione temporis, in ragione della data di effettuazione degli investimenti; ferma restando, tuttavia, la possibilità per la società istante di applicare ai medesimi beni le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili nei citati allegati A e B alla legge n. 232 del 2016".

Quesito sub lettera b)

Considerata la risposta negativa al quesito sub lettera a), deve considerarsi assorbito il quesito sub lettera b) concernente la cumulabilità del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri previsto dall'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 ottobre 2015, n. 127 e l'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 e successive modifiche.