Nessuna tassazione sulle anticipazioni del professionista documentate

Le anticipazioni del professionista in nome e per conto del cliente non subiscono nessuna tassazione se sono documentare analiticamente in riferimento ad ogni operazione (Corte di cassazione - ordinanza 25 novembre 2021, n. 36584).

Ai sensi dell'art. 15, co. 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte non concorrono a formare la base imponibile, purché regolarmente documentate.
Il caso di specie ha riguardato l'insussistenza della relativa pretesa erariale in ragione del fatto che alcune fatture recavano l'indicazione di spese anticipate per un importo superiore a quello documentato, mentre altre un importo inferiore, con il risultato algebrico di una neutralizzazione degli errori e l'assenza di un'influenza sulla determinazione degli imponibili.
In tal caso, la ratio della esclusione di dette somme dal computo della base imponibile è evidente, trattandosi di semplici partite di giro che, come tali, non hanno natura di corrispettivo per la prestazione del servizio.
Presupposto indispensabile per l'esclusione delle anticipazioni dalla base imponibile è che le stesse siano regolarmente documentate, situazione che non ricorre nel caso di specie in cui la Commissione regionale ha accertato l'irregolare documentazione delle stesse, in relazione alla mancata corrispondenza degli importi indicati nelle fatture con quelli emergenti dalla documentazione di sostegno.
La valutazione della regolare documentazione delle spese per anticipazioni va, infatti, operata con riferimento alle singole operazioni cui le stesse accedono e non può essere fatta globalmente con riferimento a tutte le operazioni di un singolo periodo di imposta, pena la obliterazione del requisito previsto dal legislatore della regolarità della documentazione.