Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 dicembre 2025, n. 32837
Lavoro - Inquadramento professionale - Quadro probatorio acquisito - Svolgimento di mansioni superiori - Differenze retributive - Cessazione della materia del contendere - Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (quanto alla quantificazione delle somme dovute), ha accolto la domanda di C.L., proposta nei confronti della società C.B. s.n.c., per il riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore di IV livello di cui al CCNL Confcommercio Pubblici esercizi, da maggio 2009 al 2012, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
2. La Corte territoriale ha rilevato che il quadro probatorio acquisito dimostrava lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento attribuito (pari al V livello) nonché la mancata fruizione dei permessi retribuiti; invero, il quadro probatorio dimostrava che il L. serviva a tavola, apparecchiava, sparecchiava, portava le pietanze dalla cucina alla sala, che talvolta prendeva anche le comande e che il livello attribuito (IV) contemplava personale (cameriere di bar, self service o tavola calda) che svolgeva compiti di minor contenuto e prettamente esecutivi; nessuna prova fondava la domanda del lavoratore di espletamento di lavoro straordinario.
3. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il lavoratore resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1. Con entrambi i primi due motivi di ricorso si denunzia violazione dell’art. 274 del CCNL Aziende del settore Turismo del 1999 nonché violazione degli artt. 1363, 2103 c.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ricondotto la mansione di cameriere svolta dal L. al IV livello del CCNL applicato in azienda, posto che detta mansione è riconducibile non solo al IV ma anche al V livello a seconda che il ristorante sia organizzato in ranghi (come è per la società in esame); invero, lo chef de rang, IV livello, è preposto ad uno o più ranghi/sezioni (riceve i clienti, illustra il menu, suggerisce i vini, prende le comande e controlla il restante personale) mentre il demi chef de rang svolge la sua attività all’interno del rango seguendo le disposizioni e le direttive dello chef de rang (serve ai tavoli, apparecchia, sparecchia, porta le pietanze dalla sala alla cucina).
Dalla declaratoria contrattuale fornita dal CCNL in ogni caso si desume che il “cameriere di ristorante”, inserito nel IV livello, svolge le mansioni proprie di tale figura professionale, quindi, riceve i clienti, li accompagna ai tavoli, illustra il menù, prende le comande, mansioni che il lavoratore non svolgeva, limitandosi a servire a tavola, apparecchiare e sparecchiare, portare le pietanze.
3. Con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda, ex art. 112 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunciare sul motivo di appello che chiedeva, in caso di parziale o integrale accoglimento, la riforma del capo della sentenza di primo grado concernente la liquidazione delle spese, con la condanna del difensore antistatario del L. alla restituzione di quanto versato (posto che la sentenza impugnata ha ridotto l’importo delle spese legali relative al giudizio di primo grado da euro 8.259,00 a euro 4.500,00).
3. I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
4. Le censure formulate come violazione di legge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.
5. La Corte territoriale ha accertato che il lavoratore svolgeva tutte le mansioni riconducibili al cameriere di ristorante, figura professionale contemplata – dalle declaratorie del CCNL applicato in azienda – nel IV livello, in quanto il L. serviva a tavola, apparecchiava, sparecchiava, portava le pietanze dalla cucina alla sala e talvolta prendeva anche le comande, con ciò svolgendo tutte le mansioni che anche l’attuale ricorrente in cassazione riferisce al superiore livello IV, mentre nessun accertamento è stato acquisito sulla suddivisione in ranghi e sezioni del ristorante gestito dalla società.
6. In ordine al terzo motivo di ricorso si dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al motivo.
7. In conclusione, il ricorso non è fondato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Deve essere respinta la domanda proposta dal controricorrente ex art. 96 c.p.c., perché ai fini della responsabilità aggravata «il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali» (Cass. n. 27646/2018).
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.