Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32957
Lavoro - Cessazione della gestione dell'appalto - Impresa subentrante - Cessata la materia del contendere - Domanda di ripristino del lavoro a tempo pieno - Danno commisurato alle differenze retributive - Accordo sindacale - Raddoppio del contributo unificato - Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Catania ha accolto l’appello di G.C., M.F. e P.G. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la I. s.r.l. al risarcimento, in favore degli appellanti, del danno commisurato alle differenze retributive relative ad un’ora giornaliera di lavoro non corrisposta per il periodo compreso tra la data di notifica del ricorso introduttivo di primo grado e il 30 settembre 2016, data di cessazione della gestione dell'appalto da parte di IGM, oltre accessori di legge; ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di ripristino del lavoro a tempo pieno.
1.1. La Corte territoriale ha premesso che l’art. 6 del c.c.n.l. 5.4.2008 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, pacificamente applicato al rapporto, prevede, per l'ipotesi di avvicendamento nella gestione dell'appalto di servizi, l'obbligo di assunzione ex novo, da parte dell'impresa subentrante, del personale addetto in via ordinaria allo specifico appalto; detta assunzione va effettuata alle medesime condizioni contrattuali applicate dai precedenti gestori del servizio in termini di inquadramento e orario di lavoro.
Nell’ipotesi di modifica delle clausole contenute nel nuovo contratto di appalto o dell'organizzazione o erogazione del servizio, l'art. 6, comma 7, lett. d) stabilisce che, nell'ambito di appositi incontri con le organizzazioni sindacali, si discuta degli “eventuali riflessi” di tali variazioni; in tal modo la norma contrattuale affida alle trattative sindacali la possibilità di regolare i rapporti di lavoro a condizioni peggiorative rispetto a quelle della precedente gestione.
1.2. Ciò posto, i giudici di appello hanno accertato che il subentro della IGM nella gestione del servizio appaltato fosse avvenuto alle medesime condizioni rispetto alla precedente gestione, come si ricava dall'ordinanza sindacale n. 28 dell'8 luglio 2011 che richiama il contratto di appalto stipulato dal Comune con il precedente gestore E.F. Servizi ecologici; hanno inoltre rilevato come la stessa società non avesse mai dedotto il mutamento delle condizioni contrattuali nella gestione del servizio.
Hanno quindi proceduto a interpretare l'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 5 luglio 2011 ed hanno ritenuto che il consenso prestato in quella sede dai rappresentanti sindacali legittimasse la società ad impiegare i lavoratori part-time per cinque ore giornaliere, in deroga agli obblighi imposti dall'art. 6 c.c.n.l., ma unicamente per il periodo oggetto dell'ordinanza sindacale d'urgenza dell'8 luglio 2011 e dunque fino al 30 ottobre 2011, ma non anche per gli oltre cinque anni di complessiva durata della gestione del servizio per effetto delle proroghe di volta in volta disposte dal sindaco.
1.3. La Corte di merito ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda dei lavoratori di condanna di IGM a ripristinare il regime full time poiché la società aveva cessato la gestione del servizio.
Ha accolto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo della società di ripristinare (una volta terminata la deroga temporanea consentita dall'accordo del 5 luglio 2011) l'orario di lavoro full time (6 ore), espletato dai lavoratori alle dipendenze del precedente gestore del servizio.
2. Avverso la sentenza I. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
I lavoratori non hanno svolto difese.
3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alla interpretazione dell’accordo sindacale del 5.7.2011.
La società ricorrente censura la decisione d'appello per aver eseguito un'interpretazione illogica e incoerente del citato accordo, in particolare per avere estrapolato una sola dichiarazione resa in premessa da due componenti della Rsa e per avere attribuito alla stessa un significato distorto così da fare di detta dichiarazione il corpo centrale dell’accordo medesimo.
1.1. Il motivo non è fondato.
1.2. In base ai principi enunciati da questa Corte, l’interpretazione degli atti negoziali, e tra questi degli accordi aziendali, si sostanzia in un accertamento di fatto (cfr. Cass. n. 9070 del 2013; n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 22318 del 2023; n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); il sindacato di legittimità è in tal caso limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici, oltre che al controllo di sussistenza di una motivazione logica e coerente (cfr. Cass. n. 21576 del 2019; n. 20634 del 2018; n. 4851 del 2009; n. 3187 del 2009; n. 15339 del 2008) ed esige la specifica indicazione del modo attraverso cui si è realizzata la violazione delle regole interpretative o l’insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito.
Da ciò discende che, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).
Difatti, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).
Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica che si esaurisca nella prospettazione di una diversa lettura degli stessi elementi già esaminati in sede di merito (Cass. n. 7500 del 2007; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 9461 del 2021).
1.3. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha interpretato l’accordo aziendale in coerenza con il significato letterale dello stesso e dando peso alle dichiarazioni delle Rsa che hanno manifestato la loro “disponibilità ad accettare le condizioni attuali” (cioè quelle proposte dalle altre parti) subordinando la stessa alla “condizione che entro tre mesi ven(issero) ripristinati gli attuali livelli sia in termini di full time e sia quale anzianità maturata”.
L’accordo aziendale, nella parte dedicata alla “conclusione”, prevede che “tutta l’organizzazione del lavoro sarà oggetto di ulteriore verifica entro il 31.7.2011 con eventuali necessari adeguamenti nei livelli di inquadramento…”.
1.4. Il motivo di ricorso in esame, che addebita ai giudici di appello di avere travisato il significato delle dichiarazioni rese dalle Rsa e di avere assegnato alle stesse un valore centrale nel contesto dell’accordo, non prospetta alcuna violazione dei canoni ermeneutici, ma si limita a contrapporre alla plausibile lettura data dal giudice di merito, una lettura alternativa, come tale inammissibile.
2. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese.
3. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.