Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 dicembre 2025, n. 32729
Cessazione del rapporto di lavoro - Fondo di Garanzia - Pagamento del trattamento di fine rapporto - Rapporto retrocesso al fallimento della società cedente - Rigetto
Rilevato che
1. Con ricorso notificato in data 19/02/2019 all’INPS, F.M. ha adito il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, e ha chiesto la condanna dell’Istituto, quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento della somma di euro 12.431,55 dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro C. s.r.l. e non pagati anche a seguito del fallimento della società.
L’INPS si è costituito contestando la sussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza 2690/2019, ha respinto il ricorso.
2. F.M. ha proposto appello avverso la decisione di primo grado.
L’INPS si è costituito nel secondo grado di giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione.
Con la sentenza n. 41/2021 depositata il 18/03/2021 la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia e ha condannato l’INPS al pagamento della somma dovuta per il trattamento di fine rapporto.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS articolando tre motivi di impugnazione.
F.M. si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere ritenuto la Corte di Appello che il rapporto di lavoro del M. fosse stato retrocesso al fallimento della società cedente, così travisando gli elementi probatori acquisiti al giudizio.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. Si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma il motivo non deduce il travisamento di una specifica prova, così travalicando i limiti imposti alla doglianza circa lo specifico vizio.
Si consideri, in proposito, che secondo il costante orientamento di questa Corte, confermato da ultimo da Cass. 06/04/2023, n. 9507: «il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula:
a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (demonstrandum), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (demonstratum), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza».
E’ stato chiarito (Cass. s.u. n. 5792 del 2024) quindi che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio.
Esso trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c..
Se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto
probatorio prospettata da una delle parti, invece il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
2.2. Orbene, il ricorrente con la sua censura contesta in via complessiva l’esame dell’intero il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito per come condotto dalla Corte di Appello così, in sostanza, proponendo la propria, e opposta, lettura dell’istruttoria e, per questa via, rimettendo a questa Corte non tanto il travisamento di uno specifico fatto quanto piuttosto un inammissibile riesame del merito.
3. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto sussistere i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia in assenza di prova di un fatto costitutivo della pretesa e cioè della risoluzione del rapporto di lavoro in capo al fallimento della società cedente.
3.1. Con il motivo di ricorso si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nell’addossare all’INPS l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia mentre spettava al lavoratore provare l’esistenza dei presupposti per la tutela invocata.
3.2. In senso contrario osserva il Collegio che la Corte d’Appello, lungi dall’attribuire all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ha attribuito esattamente al lavoratore tale onere senza che sia ravvisabile la dedotta violazione di legge.
3.3. La Corte di Appello ha, infatti, argomentato in ragione di una serie di elementi istruttori (documentazione acquisita in giudizio) che ha selezionato e che ha ritenuto idonei a dimostrare la retrocessione dell’azienda (già ceduta dalla C. s.r.l. alla C. s.r.l.) e per questa via a provare la prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente con la C. s.r.l..
La Corte di Appello ha accertato in fatto che il rapporto del lavoratore con la società originaria perdurava, poi, fino al momento della definitiva cessazione nel febbraio del 2011 e, cioè, fino al maturare dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia.
3.4. In ragione di questa ricognizione si comprende come la critica svolta dal secondo motivo di ricorso alla sentenza impugnata si riduca, in ultima analisi, alla contestazione dell’apprezzamento condotto dalla Corte di Appello circa il materiale istruttorio, senza che siano dedotti vizi di legittimità valutabili da questa Corte.
3.5. Si consideri, in proposito, che: «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
(Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto (..)» (Cass. 04/04/2017, n. 8758 del 04/04/2017).
4. Con il terzo motivo di ricorso l’Istituto deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2, 4, 7 e 8 della legge 29/05/1982 n. 297 con riferimento all’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. «in materia di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r., in sostituzione del datore di lavoro insolvente, nel caso in cui la Corte di merito abbia dichiarato il diritto dell’assicurato a percepire dal medesimo Fondo la quota di t.f.r. maturata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in favore del datore di lavoro cedente, poi sottoposto a fallimento, in base all’ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo di detta procedura concorsuale, nonostante la sussistenza della solidarietà ex lege del datore di lavoro cessionario in bonis, in favore del quale il medesimo ha continuato a prestare attività di lavoro subordinato, per il pagamento del detto credito lavorativo maturato in capo al datore di lavoro cedente».
4.1. Questo motivo di ricorso non attacca efficacemente la sentenza perché travisa il presupposto sul quale si fonda la motivazione: la decisione non ricostruisce la fattispecie affermando la persistenza del rapporto di lavoro con la C. s.r.l. ma, al contrario, afferma l’intervenuta retrocessione del rapporto di lavoro alla C. s.r.l. ritenendo provata, secondo l’accertamento in fatto condotto dalla Corte di Appello, la risoluzione del contratto di affitto di azienda e la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’originario datore di lavoro.
4.2. Si consideri, poi, che la Corte di Appello, una volta accertate in fatto le vicende negoziali sopra descritte, inquadra esattamente le conseguenze aderendo a consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982.
Pertanto, ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere - in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il Fondo (Cass. 21/01/2022, n. 1861).
4.3. Il terzo motivo è, allora, infondato.
5. Osserva, infine, il Collegio che nella memoria illustrativa l’INPS deduce, ulteriormente, che prima della retrocessione della azienda per lo scioglimento del contratto di affitto, il lavoratore si sarebbe dimesso così cessando il rapporto presso la cessionaria.
5.1. Tale circostanza non risulta essere stata allegata nel giudizio di merito.
L’INPS non indica dove, come e quando la avrebbe rappresentata e non è dato al ricorrente ampliare il perimetro dei motivi introdotti con il ricorso.
Peraltro, va rilevato che il contrario accertamento condotto sul punto dalla Corte di Appello preclude in questa sede un riesame del fatto.
6. Il ricorso deve, allora, essere respinto.
7. Alla soccombenza fa seguito la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore del controricorrente, con distrazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.800,00 (duemilaottocento) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.