Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 30 settembre 2020, n. 62/E

Risoluzione n. 47/E del 2020 (Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto) - Chiarimenti

 

Con la Risoluzione n. 47/E del 17 agosto 2020 è stata commentata la nuova disciplina applicabile ai fini IVA ai servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, recata dall’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare nella citata risoluzione si legge che "... per effetto dell’introduzione della citata novella normativa, è stata fissata al 1° novembre 2020 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 725, della legge n. 160 del 2019 (come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020), che reca la previsione dei criteri di effettività, ai fini della determinazione della base imponibile, relativamente ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, sia a breve termine (di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), che non a breve termine (di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Alle operazioni suddette (locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto), effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020, possono continuare ad applicarsi, in ragione delle modifiche sopra individuate, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea, stabilite con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 giugno 2002, n. 49/E, integrate con la circolare 22 luglio 2009, n. 38/E, e successivamente confermate con la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E.

Sul punto, sono pervenute, da più parti, richieste di chiarimenti con specifico riferimento alla portata da attribuire alla locuzione "Alle operazioni... effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020" al fine di delimitare, sul piano temporale, la disciplina applicabile.

Al riguardo, giova chiarire, coerentemente con quanto era stato previsto dal punto 6 del provvedimento direttoriale prot. n. 234483 del 15 giugno 2020, che le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea come delineate nelle Circolari 49/E del 2002, 38/E del 2009 e 43/E del 2011 possono continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.