Sisma Abruzzo e sospensione dei versamenti contributivi: i chiarimenti della Cassazione

3 ott 2022 La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, ex art. 2, DPCM n. 3754/2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo alla data del 6 aprile 2009, si applica nei confronti degli obblighi contributivi dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma (Corte di Cassazione, Ordinanza 28 settembre 2022, n. 28206).

Il caso

La Corte d'Appello dell'Aquila dichiarava illegittimo l'avviso di addebito che aveva negato ad un contribuente il diritto alla sospensione dei pagamenti contributivi ex art. 2 DPCM 3754/09, disposta in ragione del sisma del 2009.
I giudici di merito ritenevano, in particolare, applicabile la sospensione, in difetto di previsione ostativa, anche ai contributi successivi alla detta data, inerenti personale assunto successivamente all’evento sismico.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS.

La decisione della Corte

La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso, ha, dunque, affrontato il problema dell'applicazione della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali alle imprese operanti all'epoca del sisma in relazione agli obblighi contributivi del personale assunto in data successiva al 6 aprile 2009.

Secondo il parere del Collegio il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento calamitoso del 2009, in considerazione del fatto che lo stesso è stato previsto con lo scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando alle stesse di pagare i contributi e lasciando quindi ad esse una maggiore disponibilità di denaro per fronteggiare l'emergenza;
la disposizione richiamata, di cui all’ art. 2 DPCM 3754/09, che ha previsto la predetta sospensione, non si occupa invece delle imprese, quale quella del caso di specie, che, sulla base di valutazioni economiche, operino assunzioni future, essendo queste piuttosto sintomo dell' assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell'attività a causa dell'evento; da tanto discende che il beneficio non possa spettare in relazione ai lavoratori assunti dopo l'evento sismico.

Tanto premesso, i Giudici di legittimità, ribaltando la sentenza d’appello, hanno accolto il ricorso dell’Ente previdenziale e affermato il principio di diritto in base al quale "la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prevista dall'art. 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell'evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma".