Legislazione - UE - Regolamento 22 settembre 2016, n. 2016/1703
Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28
Articolo 1
1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
b) l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
c) il Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2016 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Allegato
ENTITÀ D'INVESTIMENTO: APPLICAZIONE DELL'ECCEZIONE DI CONSOLIDAMENTO
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 28)
Modifiche allo IFRS 10 Bilancio consolidato
I paragrafi 4 e 32 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 4A-4B. I paragrafi 31 e 33 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4. Un'entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi:
a) una entità controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
i) è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;
ii) i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);
iii) non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
iv) la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS.
b) [soppresso]
c) [soppresso]
4A. Il presente IFRS non si applica ai piani per benefici successivi al rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.
4B. Una controllante che è un'entità d'investimento non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se deve valutare tutte le proprie controllate al fair value rilevato a conto economico, in conformità al paragrafo 31 del presente IFRS.
...
ENTITÀ D'INVESTIMENTO: ECCEZIONE AL CONSOLIDAMENTO
31. Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 32, un'entità d'investimento non deve consolidare le proprie controllate, o applicare l'IFRS 3, quando ottiene il controllo di un'altra entità. Una entità d'investimento deve invece valutare un investimento in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9.
32. Nonostante quanto previsto al paragrafo 31, se una entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità d'investimento e i cui principali scopi e attività sono la fornitura di servizi collegati alle attività d'investimento dell'entità d'investimento (cfr. paragrafi B85C-B85E), deve consolidarla in conformità ai paragrafi 19-26 del presente IFRS e applicare le disposizioni dell'IFRS 3 all'acquisizione di tale controllata.
33. Una controllante di una entità d'investimento deve consolidare tutte le entità che controlla, incluse quelle controllate attraverso una entità d'investimento controllata, a meno che la controllante non sia essa stessa una entità d'investimento.
Nell'Appendice B sono modificati i paragrafi B85C e B85E. I paragrafi B85A-B85B e B85D non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.
DETERMINARE SE UN'ENTITÀ È UN'ENTITÀ D'INVESTIMENTO
B85A. Nel determinare se è un'entità d'investimento, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze, inclusi il proprio scopo e la propria struttura. Un'entità che possiede i tre elementi della definizione di entità d'investimento illustrati nel paragrafo 27 è una entità d'investimento. I paragrafi B85B-B85M descrivono più dettagliatamente gli elementi della definizione.
Finalità commerciale
B85B. La definizione di entità d'investimento richiede che la finalità commerciale dell'entità debba essere unicamente quella di investire i fondi ai fini della rivalutazione del capitale, dei proventi degli investimenti (quali dividendi, interessi o canoni di locazione) o di entrambi. I documenti che descrivono gli obiettivi degli investimenti dell'entità, come il documento d'offerta, le pubblicazioni distribuite dall'entità e altri documenti aziendali o partecipativi, forniscono solitamente indicazioni sulla finalità commerciale di un'entità d'investimento. Ulteriori indicazioni possono derivare dal modo in cui l'entità si presenta a terzi (come i potenziali investitori o le potenziali partecipate); per esempio, un'entità può presentare la propria finalità commerciale come quella di effettuare investimenti a medio termine con l'obiettivo di rivalutare il capitale. Al contrario, un'entità che si presenta come un investitore il cui obiettivo è quello di sviluppare, produrre o commercializzare congiuntamente prodotti con le proprie partecipate ha una finalità commerciale che non è conforme a quella di un'entità d'investimento, in quanto l'entità percepirà proventi dalle attività di sviluppo, produzione o commercializzazione oltre che da quella di investimento (cfr. paragrafo B85I).
B85C. Un'entità d'investimento può offrire servizi collegati alle attività di investimento (per esempio, servizi di consulenza agli investimenti, gestione degli investimenti, assistenza agli investimenti e servizi amministrativi) a terzi, oltre che ai propri investitori, direttamente o attraverso una controllata; ciò vale anche se tali attività sono rilevanti per l'entità, purché l'entità continui a soddisfare la definizione di entità d'investimento.
B85D. Un'entità d'investimento può anche esercitare le seguenti attività collegate agli investimenti, direttamente o attraverso una controllata, se tali attività sono intraprese al fine di massimizzare il rendimento dell'investimento (rivalutazione del capitale o proventi da investimenti) nelle proprie partecipate e non rappresentano una rilevante attività commerciale distinta o una rilevante fonte di reddito distinta per l'entità d'investimento:
a) fornire a una partecipata servizi di gestione e consulenza strategica; e
b) fornire a una partecipata un'assistenza finanziaria, come un finanziamento, un impegno di capitale o una garanzia.
B85E. Se un'entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità d'investimento e i cui principali scopi e attività sono la fornitura di servizi o attività collegati alle attività d'investimento dell'entità d'investimento, come quelli descritti nei paragrafi B85C-B85D, all'entità o a terzi, essa deve consolidare tale controllata in conformità al paragrafo 32. Se la controllata che fornisce servizi o attività collegati agli investimenti è essa stessa un'entità d'investimento, l'entità d'investimento controllante è tenuta a valutare tale controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 31.
Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1D ed è modificato il paragrafo C2A.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
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C1D. Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 4, 32, B85C, B85E e C2 A e ha aggiunto i paragrafi 4 A-4B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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C2A. A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, quando il presente IFRS è applicato per la prima volta e, qualora successivamente, quando sono applicate per la prima volta le modifiche al presente IFRS Entità d'investimento e Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento, un'entità deve soltanto presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28(f) dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale del presente IFRS (l'«esercizio immediatamente antecedente»). Un'entità può anche presentare tali informazioni per l'esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.
Modifiche allo IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità
Il paragrafo 6 è modificato.
AMBITO DI APPLICAZIONE
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6. Il presente IFRS non si applica a:
a) ...
b) bilanci separati di un'entità a cui si applica lo IAS 27 Bilancio separato. Tuttavia:
i) se un'entità detiene partecipazioni in entità strutturate non consolidate e redige unicamente il bilancio separato, nel redigere tale bilancio separato deve applicare le disposizioni dei paragrafi 24-31;
ii) un'entità d'investimento che redige un bilancio in cui tutte le sue controllate sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 31 dell'IFRS 10 è tenuta a presentare l'informativa relativa alle entità d'investimento richiesta dal presente IFRS;
c) ...
Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1C.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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C1C. Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifiche allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture
I paragrafi 17, 27 e 36 sono modificati e i paragrafi 36A e 45D sono aggiunti. I paragrafi 26 e 35 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.
Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto
17. Una entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto a una propria partecipazione in una società collegata o in una joint venture se l'entità è una controllante esente dalla redazione del bilancio consolidato in base all'esenzione dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
a) l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
b) i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);
c) l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;
d) la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con l'IFRS 10.
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Procedure relative al metodo del patrimonio netto
26. Gran parte delle procedure che sono appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono similari alle procedure di consolidamento descritte nello IFRS 10. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata o in una joint venture.
27. La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata o in una joint venture è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata o joint venture, direttamente o indirettamente attraverso la capogruppo e le sue controllate. Le partecipazioni nella collegata o nella joint venture detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata o una joint venture possiede controllate, collegate o joint venture, l'utile (perdita) d'esercizio, le altre componenti di conto economico complessivo e le attività nette considerate nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata o della joint venture (inclusa la quota di pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio, delle altre componenti di conto economico complessivo e attività nette delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (cfr. paragrafi 35 e 36 A).
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35. Il bilancio della entità deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.
36. Ad eccezione di quanto descritto al paragrafo 36A, se una società collegata o una joint venture adotta principi contabili diversi da quelli della entità per operazioni e fatti analoghi in circostanze similari, devono essere effettuate rettifiche per rendere i principi contabili della società collegata o della joint venture conformi a quelli della entità nel caso in cui il bilancio della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità nell'applicazione del metodo del patrimonio netto.
36A. Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può prendere in considerazione la valutazione al fair value applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della joint venture.
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DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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45D. Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 17, 27 e 36 e ha aggiunto il paragrafo 36A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 23 settembre 2016, n. L 257.