Opzione donna: proroga maturazione requisiti della pensione anticipata

La legge di bilancio 2021 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato cd. "Opzione donna", alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2020.Con il messaggio 19 gennaio 2021, n. 217, l’Inps comunica, pertanto, che possono conseguire il trattamento pensionistico, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni, se lavoratrici autonome.

L’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020. In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria. Con riferimento alle lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quindi, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile. Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.
Per quanto non diversamente previsto, l’Istituto rinvia alle circolari n. 11/2019 e n. 18/2020.