Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2016, n. 19874

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in Cassazione - Contenuto obbligatorio del ricorso

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 19 dicembre 2008, depositata in data 13 febbraio 2009, la Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l'appello proposto da B.P. avverso la sentenza n. 271/05/2005 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva respinto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento IRPEF 2000. La Commissione tributaria regionale, rilevato che si trattava di ripresa fiscale necessariamente derivata dall' avviso di accertamento - ex art. 32, comma 1, D.P.R. 600/1973 - nei confronti della D.M.S. e B.P. sdf, non avendo la società contribuente fornito prove circa la riferibilità della movimentazione bancaria a ricavi contabilizzati ovvero a flussi finanziari non rilevanti ai fini impositivi riteneva che al contribuente appellato andasse quindi imputato il pro quota del 50% ai fini IRPEF.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

2. Anzitutto va rilevato che per nessuno dei tre motivi dedotti il ricorrente ha precisato a quale previsione del primo comma dell'art. 360, cod. proc. civ. faccia riferimento, sicché le censure sono in radice prive della necessaria "specificità".

In secondo luogo, essendo pacifica l'applicabilità ratione temporis dell'art. 366 bis, cod. proc. civ. abrogato, nessuno dei tre motivi si conclude con la formulazione del quesito di diritto ovvero del c.d. "momento di sintesi".

In terzo luogo, il secondo ed il terzo motivo chiaramente richiedono a questa Corte un riesame del merito della decisione di appello, pacificamente non consentitale.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese alla resistente Agenzia delle Entrate, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese all'Agenzia delle Entrate che liquida in euro 1.500 oltre spese prenotate a debito.