Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 28 maggio 2020, n. 160476/RU

INFO-DIR - Procedure per il rilascio di decisioni e autorizzazioni doganali - Determinazione direttoriale n. 160474 del 28 maggio 2020 e ulteriori indicazioni operative

 

In vista della ripresa delle attività produttive ed aderendo alle aspettative delle Associazioni di settore è stata emanata la Determinazione n. 160474 del 28 maggio 2020 (d’ora in avanti Determinazione), con la quale sono dettate nuove disposizioni operative per lo svolgimento, a pieno regime, delle attività di rilascio delle decisioni/autorizzazioni, superando le misure organizzative adottate ai fini del contrasto del contagio da COVID-19 in corrispondenza della prima fase dell’emergenza con la determinazione n.100430 del 26 marzo 2020.

Nell’illustrare le misure adottate, si coglie anche l’occasione per richiamare l’attenzione su alcuni temi di interesse delle aziende che operano nel settore del commercio internazionale, contenuti nell’ultima versione della Guida riguardante le questioni doganali relative all’emergenza COVID-19 predisposta dai Servizi della Commissione (NOTA 1). Nella Guida sono evidenziati istituti e vigenti disposizioni unionali che possono essere utilizzate per facilitare le procedure e le operazioni doganali derivanti dall’interruzioni delle attività economiche dovute alla fase emergenziale.

 

Determinazione Direttoriale

 

I. Decisioni doganali

 

Per dare un concreto contributo alla ripresa delle attività delle aziende, come indicato all’art. 1 della Determinazione, l’attività istruttoria sarà svolta via web tramite il sistema delle Customs Decision e, ove necessario, ai fini del rispetto delle misure di distanziamento, i responsabili dei procedimenti potranno avere contatti telefonici o via web con gli operatori interessati al fine di rendere più celere l’attività di rilascio delle decisioni.

Nel caso delle istanze relative al deposito doganale e per le semplificazioni del destinatario e speditore autorizzato nel regime del transito, fermo restando le richiamate modalità istruttorie, in luogo dell’effettuazione del previsto sopralluogo preventivo, in base dall’art.2 della Determinazione, se l’operatore lo richiede, sarà possibile rilasciare l’autorizzazione sulla base della verifica della documentazione presentata concernente il titolo di disponibilità e la planimetria del magazzino e l’afferente relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, corredata anche eventualmente da foto, da cui risulti che il luogo da autorizzare è adeguato ai previsti requisiti di sicurezza fiscale.

Tale procedura semplificata è applicabile se il richiedente (art. 3 DD):

- è un soggetto AEO (semplificazioni o FULL);

- dimostra che l’autorizzazione è necessaria a contribuire alla ripresa economica dell’azienda;

- è disponibile a certificare, in base agli art. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare, come indicato dalla documentazione tecnica presentata.

In caso di istanze di deposito doganale relative a luoghi già autorizzati come strutture di custodia temporanea sarà possibile utilizzare la documentazione tecnica già prodotta per tale ultima autorizzazione, ai fini del rilascio della precedente autorizzazione, in tal modo facilitando la conclusione dell’iter autorizzativo.

 

II. Luogo Approvato

 

I Servizi della Commissione nella Guida hanno evidenziato la possibilità per gli Stati di dare impulso, in tale frangente, all’utilizzo del luogo approvato al fine di semplificare per gli operatori economici lo svolgimento delle operazioni doganali.

La Determinazione ha previsto, all’art. 2, un iter facilitato, analogo a quello descritto per il deposito doganale e le semplificazioni del transito, anche ai fini della verifica dei luoghi nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni per il luoghi approvati per merci all’esportazione.

In particolare, per i soggetti AEO (semplificazioni o FULL), sarà possibile sostituire il sopralluogo - previsto dalla circolare n.2/D del 7 febbraio 2018, per la verifica dell’idoneità del magazzino a consentire lo svolgimento dei controlli sulle merci in esportazione - con una relazione, redatta da un tecnico abilitato, corredata da una planimetria, ed eventuali foto, che attestino la presenza dei requisiti richiesti. A tale documentazione dovrà essere allegata una dichiarazione resa dal richiedente, nelle forme dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, come indicato nel paragrafo precedente.

Come indicato all’art. 4 della Determinazione, gli esiti dell’istruttoria svolta secondo le modalità indicate all’articolo 2 nelle ipotesi sopra descritte, sono riportate in apposito verbale da allegare all’autorizzazione e saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art.71 del D.P.R.n.445/2000.

 

III. Disposizioni comuni

 

La procedura di cui ai paragrafi precedenti è richiesta con la presentazione del modulo allegato alla presente Determinazione.

Per effetto di quanto disposto con l’art.5 nella Determinazione, nel contempo cessa di trovare applicazione quanto disposto con Determinazione n.100430/RU del 26 marzo 2020 relativamente alle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni sul sistema Customs Decision.

Continua a trovare applicazione quanto indicato al punto g) del predetto provvedimento in merito alla possibilità di prorogare i termini di scadenza dei carnet ATA, anche dopo il termine di validità degli stessi.

 

Guida riguardante le questioni doganali nell’emergenza COVID-19

Si rende l’informativa su alcune indicazioni sull’utilizzo delle procedure doganali nel corso del periodo di emergenza sulla base della Guida predisposta dai Servizi della Commissione.

 

I. Temporanea custodia

 

Per le merci che, a causa delle difficoltà operative determinate dall’emergenza COVID-19 rimangono nelle strutture di temporanea custodia per un periodo superiore al termine di 90 gg. senza essere vincolate ad un regime doganale o riesportate, sorge il debito doganale.

Gli operatori interessati hanno la possibilità di invocare la situazione di forza maggiore, in relazione alle particolari contingenti circostanze ed all’eventuale impossibilità di svolgere le operazioni doganali. In tale evenienza, gli uffici valuteranno, caso per caso, se sarà possibile concedere lo sgravio dei dazi all’importazione in base al principio di equità contenuto nell’art. 120 del Reg.to UE n.952/2013 (CDU) o regolarizzare la situazione delle merci sulla base dell’art. 124 parag. 1 h) e parag. 1 k) del CDU.

Inoltre le merci, per le quali è in scadenza il termine previsto per la custodia temporanea e per le quali non è possibile l’immissione in libera pratica o altra destinazione, potranno essere introdotte in deposito doganale. A tal fine, l’operatore potrebbe richiedere un’autorizzazione al deposito doganale per lo stesso luogo dove insiste la struttura di custodia temporanea, secondo le modalità indicate nel paragrafo "Decisioni doganali".

 

II. Utilizzo delle dichiarazioni semplificate

 

Considerata la situazione contingente è stato reso possibile l’uso della dichiarazione semplificata anche senza la preventiva autorizzazione, applicando la previsione di utilizzo non regolare contenuta nell’art. 166 del CDU in maniera flessibile. Inoltre se un operatore economico non è stato in grado di rispettare il termine per la presentazione della dichiarazione complementare a causa di motivi legati alla pandemia di COVID-19, ne deve informare quanto prima l'ufficio doganale di controllo, chiedendo la proroga del termine e fornendo le motivazioni che hanno determinato il ritardo. Ricorrendone le condizioni, potrà trovare applicazione la circostanza che i termini per la presentazione della dichiarazione complementare prevista ai sensi dell'articolo 146 del Reg.to UE n.2446/2015 (RD) determinati in base alla data disposta per la contabilizzazione dell’importo dei dazi (art. 105 del CDU) non si applicano in caso di circostanze imprevedibili o in caso di forza maggiore.

 

III. Transito

 

- Termine per la presentazione delle merci

La Guida ha ricordato che l’articolo 297 del Regolamento delegato UE 2015/2447 (RE) prevede che l’ufficio doganale di partenza al momento di stabilire il termine entro il quale le merci vincolate al transito devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione deve tener conto, tra l’altro, delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine. Tra tali normative, devono essere considerate anche le disposizioni previste a seguito della pandemia di COVID-19.

In applicazione dell’art. 306, parag. 3, RE, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile perché dovuto all’emergenza COVID-19.

Ugualmente potrà essere ricompreso il medesimo motivo tra i casi eccezionali di proroga del termine per l’invio dei risultati di controllo di cui all’articolo 309, par.1, del RE.

 

- Documenti di accompagnamento (DAT/DATS) e T2L

Senza pregiudizio dell’applicazione delle procedure di controllo o di altre procedure di assistenza amministrativa, in particolare in caso di sospetto di frode o irregolarità, gli uffici doganali possono accettare temporaneamente durante il periodo di crisi legato alla pandemia di COVID-19 che i documenti giustificativi, i documenti T2L e i DAT/DATS siano presentati in copia digitalizzata a condizione che i documenti originali rimangano disponibili ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del CDU. In caso di dubbi sulla veridicità o correttezza dei documenti, le dogane possono comunque richiedere il documento cartaceo originale.

Tale possibilità è concessa anche nel contesto della procedura semplifica che prevede l’utilizzo della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia (articoli 24, 30, 33 e seguenti Reg.to UE n.341/2016).

 

IV. Esportazione

 

-Approvvigionamento delle navi

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 del 19 marzo 2020 e ora sostituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568 della Commissione del 23 aprile 2020 ha subordinato fino al 26 maggio u.s. l'esportazione di dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili individuati nell’allegato 1 del relativo Regolamento) alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.

Al riguardo, i Servizi della Commissione hanno precisato che tali misure restrittive non si applicano per i farmaci e altri dispositivi medici che devono essere imbarcati sulle navi, indipendentemente dalla loro destinazione, per assicurare l’assistenza sanitaria all’equipaggio, in quanto tali prodotti devono essere tenuti obbligatoriamente a bordo ai sensi della Direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

L’esclusione dall’applicazione delle misure previste dal Regolamento (UE) 2020/568 per le forniture dei dispositivi medici destinati alle finalità sopra citate è stata possibile in quanto le stesse non sono soggette al regime di esportazione, ai sensi dell’art. 269 par. 2 lett.c) del Codice doganale dell’Unione, ma solo alle formalità concernenti la dichiarazione doganale, non essendo tali beni destinati all’esportazione ma piuttosto al loro utilizzo a bordo delle navi.

 

- Invalidamento della dichiarazione doganale

In considerazione della situazione di emergenza in corso, che potrebbe impedire agli operatori economici di rispettare il termine previsto dalla normativa per far uscire le merci dalla UE, gli uffici doganali di esportazione sono invitati, salvo esplicita richiesta dell’operatore, a non annullare le dichiarazioni di esportazione e riesportazione una volta decorsi 150 giorni dallo svincolo delle merci senza aver ricevuto alcuna informazione o prova che le merci abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione (art. 248 par.2 RD).

Per ulteriori informazioni, gli operatori interessati potranno fare riferimento ai competenti uffici delle dogane.

 

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Note:

1) revisione 3 del 19 maggio 2020 pubblicata sul sito dell’Agenzia attraverso apposito link nella sezione COVID-19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en