Prassi - INPS - Messaggio 04 febbraio 2026, n. 428
Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Procedura semplificata per il rilascio del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” in favore delle aziende straniere che impiegano lavoratori dello spettacolo
1. Premessa
In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, evento di carattere eccezionale e temporalmente circoscritto, si prevede un rilevante incremento della presenza sul territorio nazionale di imprese e operatori economici esteri operanti nel settore dello spettacolo.
A fronte di tale evento straordinario si ritiene necessaria l’adozione di un iter procedurale volto a garantire forme di semplificazione amministrativa e di agevolazione nei confronti dei soggetti stranieri temporaneamente operanti in Italia in relazione agli adempimenti utili per il rilascio del certificato di agibilità, di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, in “esenzione contributiva”.
Al riguardo si rammenta che l’obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno nel territorio nazionale.
In particolare, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di lavoratori autonomi dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947) provenienti da Stati membri dell’Unione europea o da Paesi con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti di appositi documenti esonerativi (ad esempio, modulo “PDA1”, certificato di distacco/copertura assicurativa, ecc.), viene rilasciato alle imprese straniere committenti, pur in assenza di obblighi contributivi IVS in Italia, l’apposito certificato di agibilità “in esenzione contributiva”.
Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.
In tale ambito, l’Istituto, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, ha predisposto un procedimento semplificato per il rilascio del certificato in parola per le aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, al fine di assicurare tempi certi nel rispetto del quadro normativo applicabile.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di presentazione della richiesta finalizzata al rilascio del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”, limitatamente al periodo dal 6 febbraio al 15 marzo 2026 e ai luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica, in favore delle aziende estere che impiegano lavoratori dello spettacolo.
Restano ferme le ordinarie modalità per tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri tenuti alla richiesta del certificato di agibilità ordinario, nonché per tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri in possesso di un codice fiscale e di una relativa matricola previdenziale INPS.
Si rammenta che l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità sussiste esclusivamente in relazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi i rapporti di collaborazione (cfr. il messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019).
2. Adempimenti per la richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”
Le aziende interessate, anche per il tramite degli intermediari delegati, possono presentare richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” tramite PEC, compilando l’apposito modulo allegato al presente messaggio (Allegato n. 1), avendo cura di indicare:
1. Dati dell’azienda
- Ragione sociale azienda
- Rappresentante legale (Codice fiscale, Cognome e Nome)
- Indirizzo della sede legale
2. Dati dei lavoratori
- Identification Number
- Cognome
- Nome
- Sesso
- Data di nascita
Unitamente al modulo debitamente compilato, i datori di lavoro devono altresì allegare idonea documentazione esonerativa (modulo “PDA1” o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.
La trasmissione del modulo deve avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi istituzionali:
- direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it
- preavvisodiaccertamento.milano@inps.it
Si rammenta che la richiesta del certificato di agibilità “in esenzione contributiva” ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il certificato di agibilità in “esenzione contributiva” oggetto del presente messaggio ha validità per tutto il periodo in cui si svolge la manifestazione olimpica (dal 6 febbraio al 15 marzo 2026).
Il rilascio del certificato avviene tramite PEC.